Finto Giornalista in TV: la Cassazione sull’Esercizio Abusivo della Professione
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso di esercizio abusivo professione giornalista, tracciando una linea netta tra la libera espressione del pensiero e l’attività professionale riservata agli iscritti all’Albo. La sentenza chiarisce che svolgere con continuità e organizzazione compiti tipici del giornalismo, senza averne il titolo, costituisce reato. Questo principio serve a tutelare sia la professione stessa sia l’affidabilità dell’informazione offerta al pubblico.
La Vicenda: Cronista senza Tesserino
I fatti riguardano una persona che, pur non essendo iscritta all’Albo dei Giornalisti, operava di fatto come tale per una testata televisiva. Le sue mansioni non erano affatto occasionali. Partecipava a conferenze stampa, realizzava interviste, curava servizi di cronaca e commentava dibattiti politici. Questa attività, svolta in modo strutturato e continuativo, lo portava a presentarsi al pubblico come un vero e proprio giornalista, ingenerando la convinzione che fosse un professionista abilitato.
Giornalista per Passione o per Professione? Il Confine Legale
La legge italiana tutela ampiamente il diritto di chiunque di manifestare il proprio pensiero, anche attraverso la scrittura o la produzione di contenuti informativi. Collaborare saltuariamente con un giornale o un blog, scrivendo un articolo o esprimendo un’opinione, è perfettamente lecito. Il problema sorge quando questa attività perde il suo carattere episodico e si trasforma in un impegno sistematico e organizzato. La normativa che istituisce l’Ordine dei Giornalisti (Legge n. 69/1963) riserva l’esercizio della professione, intesa come attività non occasionale, a chi è iscritto negli appositi elenchi (professionisti o pubblicisti).
Le motivazioni: l’Esercizio Abusivo della Professione Giornalista
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la sua condanna. I giudici hanno sottolineato che il reato di esercizio abusivo professione giornalista non scatta solo per il compimento di un singolo atto, ma per le modalità con cui l’attività viene svolta. Nel caso specifico, la continuità, l’onerosità (la retribuzione) e l’organizzazione dell’attività erano tali da creare le ‘oggettive apparenze’ di una professione esercitata da un soggetto regolarmente abilitato. L’imputato non si limitava a una collaborazione sporadica, ma era inserito in modo stabile nella struttura informativa della testata televisiva. Questa sistematicità è l’elemento che fa scattare la tutela penale, poiché inganna il pubblico sulla qualifica di chi fornisce l’informazione.
Le conclusioni: Condanna Confermata e Principio di Diritto
L’esito del processo è stata la condanna definitiva dell’imputato. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a risarcire l’Ordine dei Giornalisti, costituitosi parte civile. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’iscrizione all’Albo non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per chiunque voglia esercitare la professione giornalistica in modo non occasionale. La legge non impedisce al cittadino di informare o di esprimere opinioni, ma vieta di trasformare questa libertà in una professione regolamentata senza possederne i titoli, a garanzia della qualità e della deontologia dell’informazione.
Posso scrivere un articolo per un giornale senza essere giornalista?
Sì, la collaborazione occasionale e sporadica è lecita e rientra nella libertà di espressione. Non costituisce reato.
Quando l’attività giornalistica diventa un reato?
Diventa reato di esercizio abusivo della professione quando è svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito, creando l’apparenza di una vera e propria attività professionale, senza essere iscritti all’Albo dei Giornalisti.
Cosa ha fatto l’imputato per essere condannato?
Ha svolto in modo continuativo e organizzato attività tipiche del giornalista per una testata televisiva, come interviste e servizi di cronaca, pur non essendo iscritto al relativo albo professionale.