Una società agricola ha impugnato la decisione che la condannava per la contraffazione di marchio debole di un'azienda concorrente, consistente in bottiglie di vino metallizzate color oro e rosa. La ricorrente sosteneva che le lievi differenze, come l'uso di una lettera diversa sull'etichetta, escludessero la confusione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per il consumatore medio l'elemento di maggiore impatto visivo è il colore specchiato della bottiglia, mentre le lettere rappresentano dettagli secondari non sufficienti a evitare l'inganno. La Suprema Corte ha chiarito che anche per un marchio debole la tutela impedisce imitazioni quasi identiche che creano confusione basata sul ricordo visivo del consumatore. Di conseguenza, la società agricola ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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