Un automobilista ha proposto opposizione contro un'ordinanza prefettizia che disponeva la revoca della patente di guida a seguito dell'estinzione per prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza. Il Giudice di Pace ha annullato il provvedimento per vizio di motivazione. Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione ritenendo erroneamente che il conducente non avesse formulato specifica contestazione sul punto nell'atto introduttivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'automobilista, confermando che l'atto di opposizione conteneva espressamente tale doglianza. La Suprema Corte ha ricordato che, in presenza di reato estinto per prescrizione, la revoca della patente di guida richiede che il Prefetto verifichi e motivi espressamente la sussistenza di tutti i presupposti di legge. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al Tribunale.
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