L'Ispettorato del Lavoro ha contestato a un'impresa agricola presunte violazioni nell'assunzione di braccianti, emettendo sanzioni amministrative. Il Tribunale ha accolto l'opposizione dell'azienda, ma la Suprema Corte ha annullato la decisione disponendo una nuova fase di merito. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale ha nuovamente annullato le sanzioni per presunti vizi di notifica. L'ente pubblico ha impugnato la decisione presentando appello anziché proporre ricorso per Cassazione. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello. La Suprema Corte ha confermato la decisione: le sentenze rese all'esito del rinvio devono essere impugnate esclusivamente davanti alla Corte di Cassazione. La scelta di un mezzo processuale errato preclude qualsiasi sanatoria o trasferimento della causa, comportando la definitiva soccombenza dell'ente pubblico e la condanna al pagamento delle spese legali.
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