Una società di ristorazione ha licenziato una lavoratrice assunta come cuoca per essersi rifiutata di distribuire le merende all'interno delle classi scolastiche. L'azienda ha contestato l'insubordinazione e la recidiva disciplinare. I giudici hanno accertato che la distribuzione dei pasti costituiva un compito meramente esecutivo e di livello inferiore rispetto alla qualifica professionale della dipendente. Il legittimo rifiuto di mansioni inferiori, attuato secondo correttezza e dopo aver cercato un chiarimento organizzativo, ha reso ingiustificata la sanzione espulsiva aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione della cuoca nel posto di lavoro e il pagamento di dodici mensilità risarcitorie, sancendo la totale assenza di rilievo disciplinare nella condotta della dipendente.
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