Una società (il Creditore) ha contestato la **revocatoria fallimentare pagamenti** ricevuti da un'altra società (il Debitore) prima che quest'ultima fallisse. I pagamenti erano stati effettuati con una dilazione variabile, tra 90 e 110 giorni, rispetto ai 60 giorni indicati in fattura. I giudici di merito avevano negato che tali pagamenti potessero rientrare nei "termini d'uso" (prassi consolidate), rendendoli revocabili. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che una prassi di pagamenti con dilazione variabile, se stabile e accettata nel tempo, può configurare un "termine d'uso", esentando così i pagamenti dalla revocatoria. La causa tornerà alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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