L'Istituto di Previdenza ha escluso alcuni lavoratori da una selezione interna per progressione di carriera (profilo B2), basandosi su una clausola del bando che richiedeva un rapporto a tempo indeterminato entro il 31.12.2006. I lavoratori, assunti con contratti di formazione e lavoro poi convertiti a tempo indeterminato dopo quella data ma prima della scadenza del bando, hanno contestato l'esclusione. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di tale clausola, ribadendo che l'**anzianità di servizio** derivante dai contratti di formazione e lavoro deve essere computata a tutti gli effetti, inclusa la progressione professionale, in quanto la clausola era discriminatoria e violava norme imperative.
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