Un Ente di assistenza ha stipulato una convenzione con un'Azienda Sanitaria per servizi socio-sanitari. In seguito all'annullamento dei regolamenti regionali di spesa, l'Azienda Sanitaria ha sospeso la convenzione. L'Ente ha avviato un arbitrato per ottenere i pagamenti. Gli arbitri hanno condannato l'Azienda Sanitaria a pagare le prestazioni rese dopo l'approvazione del nuovo regolamento regionale, prima ancora del formale ripristino dell'accordo. La Corte d'Appello ha annullato la decisione arbitrale. In Cassazione, dopo una prima dichiarazione di improcedibilità revocata per un errore sul timbro postale di deposito, la Suprema Corte ha confermato la nullità del lodo. L'impugnazione del lodo arbitrale ha avuto successo poiché gli arbitri hanno oltrepassato i poteri contrattuali, sindacando illegittimamente atti amministrativi regionali. L'Azienda Sanitaria non deve pagare le somme richieste per il periodo sospeso.
Continua »