La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'Università contro la condanna a pagare differenze retributive a un ex lettore, ora Collaboratore Esperto Linguistico (CEL). La sentenza ha confermato che il diritto al Trattamento retributivo collaboratori linguistici, equiparato a quello dei ricercatori, decorre dalla data di prima assunzione, non dalla normativa specifica. La Cassazione ha ribadito che la prescrizione inizia dall'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto tale diritto, e che una precedente sentenza non impediva la nuova richiesta basata su diverse norme. L'Università deve quindi versare le somme dovute, calcolate proporzionalmente all'impegno orario effettivo.
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