Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita' con l'articolo 6.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.