((La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.