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Art. 476 Codice di procedura penale

Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero

procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi

consentiti.

2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.