LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 466 Codice di procedura penale

Facolta' dei difensori

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori

hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle

cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.