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Art. 286 Codice di procedura civile

Notificazione nel caso d'interruzione

Se dopo la chiusura della discussione si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si puo' fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.