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Art. 248 Codice di procedura civile

Audizione dei minori degli anni quattordici

I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione e' resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

((24))

<![CDATA[-------------------- AGGIORNAMENTO (24) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 11 giugno 1975, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1975, n. 159), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile". ]]>

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.