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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VIII bis – Dei delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518 undevicies c.p. - Fatto commesso all'estero -

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

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Art. 518 duodevicies c.p. - Confisca -

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518 undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.

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Art. 518 septiesdecies c.p. - Casi di non punibilità -

La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

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Art. 518 sexiesdecies c.p. - Circostanze aggravanti -

La pena è aumentata da un terzo alla meta’ quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell’articolo 36.

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Art. 518 quinquiesdecies c.p. - Casi di non punibilità -

Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

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Art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte -

É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

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Art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici -

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

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Art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici -

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.

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Art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali -

Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.

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Art. 518 decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato

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Art. 518 novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali -

É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.

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Art. 518 octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali -

Art. 518 octies c.p. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque […]

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Art. 518 septies c.p. - Autoriciclaggio di beni culturali -

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.

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Art. 518 sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali -

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

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Art. 518 quinquies c.p. - Impiego di beni culturali provenienti da delitto -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518 quater e 518 sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.

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Art. 518 quater c.p. - Ricettazione di beni culturali -

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

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Art. 518 ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali -

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

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Art. 518 c.p. bis - Furto di beni culturali -

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.

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