Home » Codici » Codice penale » Libro TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE » Titolo PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA » Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza » Sezione III Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati » Paragrafo 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza » Art. 690
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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