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Art. 675 Codice penale

Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.