Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)).
Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Codice Penale-art. 541
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 542
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 543
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.