Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo PRIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO » Capo II Dei delitti contro la personalità interna dello Stato » Art. 291
Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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