((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
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AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.