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Art. 667 Codice penale

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

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AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.