((La pena e' diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuita' ovvero comporti un lucro di speciale tenuita' quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'.
La pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.