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Art. 452-terdecies Codice penale

Omessa bonifica

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.