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Art. 225 Codice della strada

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) un archivio nazionale delle strade;

b) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.