Home » Codici » Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza » Parte Prima CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA » Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza » Capo III Concordato preventivo » Sezione III Effetti del concordato preventivo » Art. 98
Prededuzione nel concordato preventivo
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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