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Art. 89 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore ((al deposito della domanda)) di cui al comma 1 ((e salvo quanto previsto dall'articolo 20)), l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.