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Art. 73 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

((1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.))

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta ((...)) dal pubblico ministero.

3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 1)), il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.