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Art. 357 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Funzionamento dell'elenco

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalita' di iscrizione all'((elenco)) di cui all'articolo 356;

b) le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo ((elenco)) anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;

c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'((elenco)). Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.