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Art. 35 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione ((controllata o giudiziale)), questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.