1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:
((a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)).
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.