1. Salvo il disposto ((degli articoli 280 e 282, comma 2)), il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.