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Art. 261 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.