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Art. 181 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.

2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e' versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio e' sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o e' ammessa al passivo nel caso contrario.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.