Home » Codici » Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza » Parte Prima CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA » Titolo V Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata » Capo I Imprenditori individuali e società » Sezione II Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore » Art. 145
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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