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Art. 145 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.