1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce ((...)) al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1 ((, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.