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Codice Civile
Codice Penale

Violazione codice della strada, competenza giudice di pace

Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, competenza del giudice di pace per materia, controversie opposizione a verbale di accertamento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1256/2022 pubblicata il 12/05/2022

nella causa iscritta al n. 3362 dell’anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra

XXX SPA (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

parte appellante

contro

YYY (C.F.)

COMUNE DI ZZZ

Parti appellate contumaci

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l’ comma c.p.c.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 27.01.2022, le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

YYY ha impugnato, davanti al Giudice di pace di ZZZ, l’ingiunzione di pagamento n. 0000184640, emessa da XXX Spa (di seguito “XXX”) in qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi del Comune di ZZZ, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 3.581,45, in forza di alcuni verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada emessi dalla polizia locale del predetto comune.

Con un primo motivo di opposizione, ha eccepito l’omessa notifica della “sanzione amministrativa”.

Con un secondo motivo, ha eccepito, da un lato, l’intervenuta decadenza del Comune dal termine biennale previsto dall’art. 35 bis del d.l. 203/2005 per la riscossione del credito a mezzo ruolo e, dall’altro, l’intervenuta decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 del concessionario per l’omessa notifica della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Con un terzo motivo, ha eccepito l’illegittima applicazione delle maggiorazioni previste dall’art. 27, comma 5, della legge n. 689/1981, in quanto il ruolo è stato trasmesso all’esattore oltre i termini decadenziali di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Con un quarto motivo, ha eccepito l’illegittima applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, in quanto prevista per le sole ordinanze-ingiunzione e non anche per i verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada.

Con un quinto motivo, ha eccepito la nullità della cartella esattoriale opposta per illegittima duplicazione della sanzione, quale conseguenza dell’applicazione delle maggiorazioni previste dal citato articolo 27.

Con un sesto motivo, ha dedotto la nullità della cartella esattoriale per mancata compilazione della relata di notifica.

Con un settimo motivo, ha eccepito la nullità della cartella esattoriale “eventualmente precedente, ma mai notificata al ricorrente”, per omessa apposizione in calce alla stessa della relata di notifica.

Con un ottavo motivo, ha, infine, eccepito la nullità della cartella poiché non è stata preceduta dall’invio di un avviso bonario di pagamento.

Ha quindi chiesto:

A. di accertare l’invalidità dell’ingiunzione di pagamento opposta, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis;

B. di accertare la decadenza dell’ente creditore dal diritto a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicati nell’ingiunzione di pagamento;

C. di accertare e dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo;

D. di accertare l’errata determinazione degli importi indicati nella cartella di pagamento;

E. di accertare l’errata applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento;

F. di condannare la XXX e il comune di ZZZ al risarcimento dei danni patiti;

G. di annullare la cartella di pagamento;

H. di dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme;

I. di ridurre, in via subordinata, la sanzione amministrativa ed annullare l’importo relativo alla maggiorazione.

Costituitasi in giudizio, XXX preliminarmente eccepito l’incompetenza del giudice adito, in quanto le doglianze sollevate integrano motivi opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che la loro cognizione è devoluta al Tribunale. Quanto al merito:

ha precisato che YYY si è in realtà opposto all’intimazione di pagamento n. /2017 e non all’ingiunzione di pagamento n. , come dedotto da controparte;

ha eccepito l’inammissibilità delle doglianze, in quanto tardivamente proposte;

ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società in ordine all’applicazione delle dedotte maggiorazioni e alla notifica del verbale

di accertamento di violazioni del codice della strada;

− ha, infine, contestato la fondatezza degli assunti del ricorrente. Nel corso del giudizio di primo grado, non si è invece costituito il Comune di ZZZ.

All’esito del giudizio, il Giudice di pace ha annullato l’intimazione di pagamento n. 184640/17 e gli atti connessi, ritenendo che, a fronte del disconoscimento da parte di YYY della conformità delle copie delle relate di notifica dei verbali e degli altri atti prodotti da XXX, la procedura di riscossione doveva ritenersi illegittima, in quanto attivata in carenza di titolo esecutivo.

Avverso tale pronuncia propone appello XXX, chiedendone l’integrale riforma.

Con un primo motivo di appello, contesta la decisione nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di incompetenza per materia del Giudice di pace sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Ad avviso dell’appellante, le contestazioni mosse da YYY integrano gli estremi di altrettanti motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., sicché la competenza spetterebbe al Tribunale.

Con un secondo motivo di appello, censura invece la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto valido il disconoscimento, da parte di YYY, della conformità agli originali dei documenti comprovanti la notifica degli atti del procedimento, in quanto eseguito in modo del tutto generico.

Sulla base di tali motivi, insiste per l’accoglimento dell’appello e per il rigetto dell’opposizione sulla base delle considerazioni già espresse nel corso del giudizio di primo grado.

Pur regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti YYY e il Comune di ZZZ, sicché ne va dichiarata la contumacia.

L’appello è meritevole di accoglimento.

Come correttamente osservato dall’appellante, YYY si è limitato ad una generica contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche delle relate e degli avvisi di ricevimento delle notifiche dell’ingiunzione di pagamento, del preavviso di fermo e della successiva intimazione di pagamento, senza indicare le ragioni per le quali i documenti prodotti in copia dovevano ritenersi difformi dai loro originali cartacei. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato, con una certa stabilità, che: “Il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell’enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo, invece, essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale. Tale disconoscimento, inoltre, non obbliga alla verificazione come in caso di scrittura privata, di tal che il giudice può ritenere provata aliunde la conformità tra originale e copia” (cfr. Cassazione civile, sez. trib. , 10/02/2021 , n. 3227).

Inoltre, l’eventuale disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c. di una scrittura prodotta in copia fotostatica, oltre a non avere gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., consente comunque al giudice di ritenere la copia conforme all’originale anche sulla base di semplici presunzioni.

Nel caso di specie, come anticipato, la contestazione è stata del tutto generica e, inoltre, non vi è ragione di dubitare che le copie dei documenti attestanti l’avvenuta notifica degli atti siano effettivamente riferibili alle autorità pubbliche da cui promanano.

Tanto premesso, non resta che esaminare le deduzioni difensive con cui l’appellante contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto, sulla base dell’inidoneità probatoria della copie fotostatiche prodotte, l’omessa notifica del “provvedimento contestato” e l’illegittimità della procedura di riscossione, in quanto attivata in mancanza di titolo esecutivo, “atto necessario per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada”.

L’appellante ha sul punto eccepito l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto YYY, a fronte delle contravvenzioni elevategli nel corso del 2004, ha ricevuto, il 28 febbraio del 2007, la notifica dell’ingiunzione di pagamento del 07 dicembre 2007 e ha poi ricevuto, il 26 aprile del 2012, la notifica del successivo preavviso di fermo, sicché aveva l’onere di denunciare il vizio di omessa notifica dei verbali di accertamento proponendo tempestiva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento del 7 dicembre 2007.

Posto che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8665, a cui si fa integrale richiamo (“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, d.lg. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. Tale principio è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione – (“opposizione c.d. recuperatoria”) sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso (“opposizione c.d. preventiva”), oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale”), la cognizione sul vizio di omessa notifica dei verbali di accertamento è devoluta al Giudice di pace, il motivo di appello proposto è fondato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione con cui si deduce l’illegittimità della cartella di pagamento in ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione (c.d. opposizione recuperatoria) deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, se si tratta di impugnazioni promosse dopo il 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, o nel previgente termine di 60 giorni previsto dall’art. 204-bis del Codice della strada, se si tratta di impugnazioni promosse prima del 6 ottobre 2011 (cfr. Cass. n. 12414/2016). Nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, YYY avrebbe già dovuto proporre opposizione, avverso l’ingiunzione di pagamento notificatagli il 7 dicembre 2007, entro il termine di 60 giorni all’epoca vigente, sicché le contestazioni che oggi muove avverso l’intimazione di pagamento notificatagli il 17 maggio 2017, devono considerarsi inammissibili per quel che riguarda l’asserita omessa notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni.

Per tali motivi, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità della procedura di riscossione per omessa notifica dei titoli esecutivi posti a fondamento della stessa.

Peraltro, il giudice di pace è incorso in un ulteriore errore nella parte in cui ha fatto riferimento all’omessa iscrizione a ruolo del tributo, in quanto, come correttamente sostenuto dall’appellante, la procedura di riscossione azionata si fonda direttamente sui verbali di accertamento non contestati, che costituiscono il titolo esecutivo posto alla base della stessa. La procedura in questione è stata infatti azionata in conformità a quanto prescritto dall’art 36, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007, che legittima le concessionarie private dei servizi di riscossione, qual è XXX, a procedere all’esecuzione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali nelle forme previste per il procedimento di riscossione a seguito di ordinanza-ingiunzione disciplinato dall’art. 2, commi 1 e 2, del r.d. n. 639 del 1910 (al quale si applicano per espresso richiamo le previsioni contenute nel titolo secondo del d.P.R. n. 602 del 1973).

Tutte le altre doglianze sollevate da parte appellante, ivi incluse quelle che concernono l’eccepita incompetenza del giudice di pace, devono considerarsi assorbite nell’accoglimento del motivo sopra esaminato, in quanto YYY, essendo rimasto contumace nel giudizio di appello, non ha riproposto le altre domande avanzate in primo grado, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Su tali ulteriori domande il giudice di prime cure non si era, infatti, pronunciato, ritenendole pertanto assorbite, sicché l’appellante aveva l’onere di riproporle nel corso del giudizio di appello per non incorrere nella decadenza prefigurata dal citato articolo 346 c.p.c.

Le spese del giudizio di primo grado, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l’applicazione dei parametri medi, tenuto conto del numero di questioni sollevate, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell’appellato Nocera Cosimo

Le spese del giudizio di primo grado, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l’applicazione dei parametri minimi in ragione della ripetitività delle questioni proposte e della non particolare complessità della pronuncia impugnata, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell’appellato YYY.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

• in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta l’opposizione proposta da YYY;

• condanna YYY al pagamento, in favore di XXX, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 668,00, oltre iva, cpa e spese generali.

• condanna YYY al pagamento, in favore di XXX, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.212,00 oltre iva, cpa e spese generali

Così deciso in Taranto, in data 12/05/2022 .

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr., in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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