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Codice Civile
Codice Penale

Penale manifestamente eccessiva, potere di riduzione

Il potere di riduzione della penale manifestamente eccessiva che il giudice può esercitare d’ufficio è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e di prova.

Pubblicato il 26 August 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 711/2020 pubblicata il 19/08/2020

nella causa civile iscritta al n. /2018 r.g. proposta

da
XXX, cod. fisc., in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della YYY s.r.l., cod. fisc/p.Iva, elettivamente domiciliati in, presso lo studio dell’avv., che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

– OPPONENTI-

contro
ZZZ, cod. fisc., nato a, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;

-OPPOSTO-

nonché
KKK s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 19.2.2020, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.

I.2.- Si controverte di una domanda giudiziale avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. /2018, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14.5.2018, notificato il 29.5.2018 e 5.6.2018 agli opponenti.

I.3.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, XXX, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della YYY

s.r.l., conveniva innanzi all’intestato Tribunale ZZZ, deducendo: che con il decreto ingiuntivo opposto era stato intimato agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 272.750,00 oltre interessi e spese; che il credito derivava da un contratto di appalto dell’8.5.2015 con il quale la YYY si era obbligata alla realizzazione chiavi in mano di un impianto mini eolico in agro del Comune di *** dietro il corrispettivo di € 170.000,00; che il contratto prevedeva l’inizio dei lavori entro 30 gg. dalla conferma dell’ordine da parte dell’opponente previo versamento del 10% a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto; che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.12.2015 prevedendosi una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna; che dopo il primo acconto di € 17.500,00, parte opposta avrebbe versato un acconto ulteriore di € 61.250,00, pari al 35%; che non essendo iniziati i lavori entro 30 gg. né ultimati entro il termine di scadenza, con lettera del 19.1.2016 l’opposto aveva diffidato la società opponente; che in data 12.5.2016 il XXX si era impegnato, con scrittura privata, anche personalmente all’adempimento delle obbligazioni di cui al contratto entro il 12.7.2016; che non essendo stato ottemperato alle previsioni contrattuali, era stato richiesto ed emesso il decreto opposto; che la domanda era improcedibile in virtù della previsione dell’art. 20 del contratto di appalto, con la quale le parti avevano demandato ad un collegio arbitrale la soluzione delle controversie; che il credito vantato non era certo, in quanto per la maggior parte dipendente dall’applicazione di una penale non dovuta, in quanto l’appalto non era stato portato a termine ma era stato risolto, e comunque nella clausola relativa era previsto che l’importo massimo della penale era quantificato nel 20% del prezzo totale, ossia in € 34.000,00; che in caso contrario l’importo della penale era da ritenersi eccessivamente oneroso; che non sussisteva comunque responsabilità della YYY nell’inadempimento, in quanto i lavori erano stati affidati parzialmente in subappalto alla KKK s.r.l., che si era obbligata a realizzare l’impianto eolico rilasciando in favore dell’opponente una polizza fideiussoria; che la KKK immotivatamente aveva interrotto i lavori e che era seguita una trattativa tra le parti per individuare una soluzione, alla quale aveva partecipato anche il ZZZ; che il XXX era stato costretto a sottoscrivere la scrittura privata del 12.5.2016; che il ZZZ aveva contribuito alla mancata realizzazione dell’impianto in quanto avrebbe dovuto accettare una proposta alternativa della KKK; che comunque l’opposto avrebbe dovuto prima agire contro la YYY e successivamente, in caso di mancato recupero delle somme, contro il XXX.

Tanto premesso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del terzo KKK s.r.l., la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all’art. 20 del contratto, con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione, la declaratoria di nullità o annullabilità del decreto opposto e la sua revoca, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del XXX con conseguente revoca del decreto opposto e declaratoria di inefficacia e risoluzione della fideiussione con condanna di controparte allo svincolo della garanzia fideiussoria, la revoca del decreto opposto per risoluzione del contratto per colpa dell’opposto o per l’eccessiva onerosità della clausola penale, con riduzione della stessa; in via subordinata, la condanna della KKK alla restituzione dl doppio della caparra oltre interessi e risarcimento del danno.

I.4.- Si costituiva ZZZ con propria comparsa, deducendo: che era infondata l’eccezione di improcedibilità per la sussistenza di una clausola arbitrale nel contratto d’appalto, atteso che tra le parti ed il XXX personalmente era intervenuta una nuova scrittura privata del 12.6.2016 nella quale le parti avevano convenuto un nuovo termine entro il quale l’opera avrebbe dovuto essere portata a termine e le conseguenze dell’inadempimento e che comunque la clausola era vessatoria, generica ed indeterminata; che correttamente era stata applicata la penale sulla base delle previsioni contrattuali come integrate dalla scrittura privata del 12.6.2016, ove era stato espressamente previsto all’art. 3 l’obbligo dell’appaltatrice di restituire al committente gli importi ricevuti in acconto e le penali contrattualmente previste; che all’art. 4 di tale scrittura privata il XXX aveva prestato la propria fideiussione; che la penale non era eccessiva; che la fideiussione era valida ed efficace ed era stata liberamente prestata dal XXX.

Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo; in via riconvenzionale l’accertamento del diritto del ZZZ al rimborso degli acconti versati pari ad € 78.750,00 ed al pagamento della penale pattuita per il ritardo, pari ad € 194.000,00 e la conseguente condanna degli attori al pagamento delle somme come indicate; la condanna degli opponenti per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

I.5.- Autorizzata la chiamata in causa del terzo, che non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell’atto di chiamata in causa, rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e svolta l’attività istruttoria, all’udienza del 19.2.2020 la causa – sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate agli atti ed ai verbali di causa – è stata trattenuta indecisione, con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

* * * *

II.- Dev’essere preliminarmente dichiarata la contumacia di KKK s.r.l., regolarmente convenuta e non costituitasi.

III.- Va altrettanto preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità formulata dagli opponenti XXX e YYY s.r.l. per l’asserita sussistenza di una clausola compromissoria arbitrale all’art. 20 del contratto d’appalto.

Tale articolo, contenuto nel contratto d’appalto sottoscritto in data 8.5.2015 tra la YYY e ZZZ (doc. 1 produz. parte opponente), prevedeva che “in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Crotone”.

Trattavasi, pertanto, con tutta evidenza di una clausola vessatoria, che per la sua validità necessitava della sottoscrizione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., mentre la stessa non risulta specificamente sottoscritta, come può rilevarsi dalla mera lettura del contratto.

Peraltro, con scrittura privata del 12.5.2015 ZZZ e XXX, quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della YYY s.r.l., le parti avevano assunto nuovi obblighi e non è ivi prevista alcuna clausola compromissoria.

Deve concludersi pertanto per il rigetto dell’eccezione, atteso che la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola “compromissoria” contenuta in un contratto di appalto, sia pure formulata genericamente (atteso che non è ivi prevista la devoluzione alla Camera di Commercio della controversia, ma soltanto il preventivo tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio), l’opposto ZZZ ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un atto successivo, costituito dalla scrittura privata sottoscritta in data 12.5.2016.

IV.- Nel merito, l’opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l’opponente va condannata al pagamento di alcune somme.

In sostanza, dalla documentazione esibita da entrambe le parti e dall’istruttoria processuale compiuta in corso di causa, è emerso quanto segue.

Con contratto d’appalto sottoscritto in data 8.5.2015, la YYY s.r.l. si impegnava in favore di ZZZ ad eseguire alcune opere relative ad un impianto eolico su un terreno nella disponibilità del convenuto opposto, al prezzo di € 170.000,00 entro il 31.12.2015.

Con successiva scrittura privata sottoscritta il 12.5.2016 le parti nonché XXX personalmente, data per premessa la sottoscrizione del contratto d’appalto dell’8.5.2015 e considerato che il corrispettivo avrebbe dovuto essere versato, quanto al 10%, alla sottoscrizione del contratto quale primo acconto, quanto al 35% ad “avviso merce pronta” quale secondo acconto, quanto ad un ulteriore 35%, alla installazione ed al cablaggio della pala, quale ulteriore acconto e quanto al 20% al saldo, a “collaudo impianto, allaccio Enel e comunicazione GSE”; rilevato inoltre che nell’art. 2 del contratto era previsto che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro 30 gg. dalla conferma dell’ordine da parte del committente con il versamento del primo acconto e si sarebbero dovuti concludere entro il 31.12.2015; considerato che il ZZZ aveva versato la somma di € 17.500,00 alla sottoscrizione e l’ulteriore somma di € 61.250,00 una volta ricevuto dal XXX l’avviso dell’arrivo e della disponibilità per l’immediata posa in opera della turbina eolica ordinata e dietro presentazione della fattura n. 16/2015 del 4.6.2015; considerato che l’appaltatore non aveva provveduto alla posa in opera della turbina eolica né alla realizzazione sul sito dei plinti necessari per l’ancoraggio delle torri, come da previsioni dell’art. 3 del contratto; rilevato che nonostante il XXX avesse personalmente fornito al committente la documentazione tecnica sulla conformità del fornitore KKK e del numero di matricola della turbina da rigenerare, il medesimo XXX riconosceva che la stessa non era mai arrivata all’appaltatore né era stata disponibile per la installazione; riconosciuto inoltre che il XXX aveva assunto personalmente impegni per convincere il ZZZ ad investire i risparmi di una vita nella realizzazione dei lavori appaltati alla YYY, egli si dimostrava disponibile a garantire il committente dall’esatto adempimento da parte della YYY di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, intendendo risponderne in solido e che il ZZZ dal canto suo era disponibile a concedere alla YYY altri due mesi per procedere alla corretta esecuzione delle opere appaltate, ferme le penali contrattualmente previste per il ritardo; tanto premesso, le parti stabilivano: che la YYY e il XXX personalmente si impegnavano ad ultimare i lavori oggetto del contratto dell’8.5.2015 entro il 12.7.2016, ferme le conseguenze previste dal contratto per l’ipotesi di ritardo, fino all’effettiva ultimazione delle opere appaltate; che nel caso di mancata ultimazione delle opere alla data del 12.7.2016 il contratto di appalto sarebbe stato automaticamente risolto e la YYY sarebbe stata tenuta a restituire al committente gli acconti ricevuti ed a versargli le penali contrattualmente previste e maturate a quella data; che il XXX prestava la propria fideiussione in favore del ZZZ garantendo le obbligazioni nate e nascenti in capo alla YYY con il contratto di appalto.

Sulla base di tali premesse, gli opponenti sostengono che la penale fosse stata prevista solo in caso di effettiva realizzazione dei lavori, anche se in ritardo e che comunque la stessa non avrebbe potuto essere di importo superiore al 20% del prezzo totale, altrimenti risultando manifestamente eccessiva, ritenendo inoltre che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso in quanto il credito non era affatto certo e determinato nel suo ammontare, e deducendo che in realtà i lavori non erano stati posti in essere a causa del comportamento del fornitore KKK che aveva immotivatamente interrotto i lavori e non li aveva più ripresi e che il XXX aveva rilasciato la fideiussione solo al fine di evitare che il ZZZ rinunciasse all’investimento.

L’opposto ZZZ, dal canto suo, ha contestato in radice la prospettazione degli opponenti, sostenendo che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo aveva a disposizione tutta la documentazione necessaria (contratto di appalto e successiva scrittura privata), non passibile di diversa interpretazione.

Inquadrata la fattispecie sotto il profilo fattuale, va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull’ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l’azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.

Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).

Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che costituisce circostanza pacifica tra le parti che alla data del 12.7.2016, come indicata nella scrittura privata del 12.5.2016, la YYY non aveva dato alcuna esecuzione al contratto.

Ne consegue che il contratto doveva intendersi risolto, per l’operatività della clausola di cui all’art. 3 della scrittura privata.

Nel contratto d’appalto era prevista peraltro una clausola penale. L’art. 2 del contratto d’appalto prevedeva infatti che “nel caso in cui per cause dipendenti dall’appaltatore l’ultimazione dei lavori dovesse protrarsi oltre il termine perentorio pattuito, lo stesso dovrà versare al committente una penale pattuita in ragione di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo”. Era inoltre previsto che la penale dovesse essere pagata mediante trattenimento diretto da parte del ZZZ dell’importo dovuto per la penale dal versamento del 20% del saldo.

Per come era convenuta, evidentemente, ove non fosse intervenuta la scrittura privata dal 12.5.2016, in caso di inadempimento e di risoluzione del contratto le somme pattuite a titolo di penale non sarebbero pertanto state dovute, atteso che evidentemente il meccanismo prevedeva per l’operatività della penale che il contratto avrebbe dovuto comunque essere eseguito, anche se in ritardo, e con il versamento del saldo del prezzo il committente avrebbe potuto trattenere gli importi a titolo di penale.

Tuttavia, con la scrittura privata del 12.5.2016 le parti avevano stabilito, all’art. 3, che se alla data del 12.7.2016 i lavori non fossero stati ancora ultimati, il contratto si sarebbe automaticamente risolto e la YYY avrebbe dovuto restituire al ZZZ gli acconti ricevuti ed avrebbe dovuto versargli anche a titolo risarcitorio le penali contrattualmente previste come maturate sino a quella data.

Evidentemente, con la sottoscrizione della scrittura privata le parti (la YYY, il ZZZ ed il XXX personalmente) avevano stabilito che la penale, originariamente prevista solo per il ritardo, avrebbe avuto anche una funzione di clausola penale per l’inadempimento.

In presenza di un inadempimento o di un ritardo nell’adempimento, infatti, la parte del contratto che non sia inadempiente (potendo altrimenti l’altra parte invocare l’art. 1460 c.c.) ha diritto al risarcimento del danno e l’importo del risarcimento può essere concordato mediante la previsione di una clausola penale; secondo l’art. 1382 c.c. tale pattuizione ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, salva la previsione della risarcibilità del danno ulteriore (Cass. n. 16492/2002). Evidentemente, ove le parti non avessero sottoscritto la scrittura privata del 12.5.2016, la penale prevista nel contratto non avrebbe avuto alcuna validità in caso di inadempimento, mentre sulla base della previsione della scrittura privata le parti si sono accordate sull’entità del risarcimento del danno in caso di inadempimento.

Sotto il profilo dell’inquadramento giuridico della fattispecie, deve rilevarsi che la funzione di una clausola penale è quella di predeterminare l’entità del risarcimento del danno, liberando il beneficiario dall’onere probatorio in ordine al danno stesso.

Se é da riconoscere che il vero vantaggio della clausola penale non sta nella predeterminazione del risarcimento, ma piuttosto nell’esonero dalla prova di aver subito un danno di tale entità è anche vero che tale esonero è proprio l’essenza stessa della clausola penale, che secondo il codice civile non è di per sé abusiva, se non quando viene superato il limite della eccessiva e manifesta onerosità; il che riporta il problema strettamente alla valutazione economica del quantum della penale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 19.12.2019, n. 32021), il potere di riduzione della penale manifestamente eccessiva che il giudice può esercitare d’ufficio ai sensi dell’art. 1384 c.c. è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo.

Pertanto, deve valutarsi la ricostruzione dei fatti come effettuata dalle parti e come integrata dall’esito della prova orale espletata in corso di causa.

Parte opponente sostiene che i lavori non furono completati a causa dell’inadempimento agli obblighi assunti dalla KKK s.r.l. che si era obbligata a realizzare l’impianto eolico e che il ZZZ non aveva collaborato per l’adempimento, rifiutando di accettare l’offerta di installare un’altra turbina da rigenerare, data la mancata disponibilità di quella prevista in contratto, in quanto egli aveva espresso l’intenzione di modificare il sito di installazione e poi per le “intemperie atmosferiche”.

Le circostanze enunciate dagli opponenti in merito alla concorrente responsabilità della KKK in merito al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, sia pure astrattamente fornite di prova, non dimostrano tuttavia né la responsabilità del ZZZ nella mancata cooperazione alla realizzazione dell’impianto né che il XXX si sia determinato a sottoscrivere la scrittura privata del 12.5.2016 in quanto costretto dagli eventi, atteso che non è stato dimostrato che tale scrittura privata sia stata estorta o conclusa per stato di necessità.

I proprietari del terreno sul quale avrebbe dovuto essere costruito l’impianto (*** e ***), sentiti come testi, hanno meramente dichiarato che sul terreno in esame non è stato compiuto alcun lavoro, dichiarazioni confermate dal teste *** – che ha fatto realizzare i medesimi lavori dalla YYY per suo conto – che ha dichiarato che il sito del ZZZ risultava l’unico completamente non realizzato, vi erano i picchetti ma non fu fatto alcuno sbancamento.

In ogni caso, anche se fossero iniziati i lavori di sbancamento, come dichiarato dagli opponenti, ciò non avrebbe comunque escluso la responsabilità degli stessi per il mancato assolvimento delle obbligazioni assunte contrattualmente, considerato che la KKK non era parte del contratto originario né della scrittura privata successiva.

Risulta invece che il ZZZ sia stato adempiente agli obblighi assunti, pagando il primo acconto alla sottoscrizione del contratto ed il secondo al momento della rassicurazione in merito alla sussistenza di una pala eolica pronta per essere installata sul sito. Il teste *** (marito della legale rappresentante della KKK) ha peraltro dichiarato che ancora nel 2016 e 2017 le parti continuavano a trattare per l’installazione della pala.

Le vicende descritte dalle parti e dai testi in merito ai tentativi della YYY e del XXX personalmente di accedere a finanziamenti per restituire gli acconti versati dal ZZZ ed onorare gli impegni assunti contrattualmente non assumono alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’inadempimento degli opponenti così come i rapporti interni tra la YYY e la KKK.

In ogni caso, la penale convenuta per l’inadempimento appare manifestamente eccessiva rispetto all’importo totale del contratto e rispetto all’obiettivo delle parti.

Considerato che l’importo del contratto complessivo era pari ad € 170.000,00 e che in sostanza i lavori non furono mai iniziati, deve ritenersi congrua rispetto all’aspettativa della parte non inadempiente (il ZZZ) la corresponsione in suo favore del 30% del valore dell’appalto, pari ad € 51.000,00.

Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma complessiva di € 129.750,00, di cui € 51.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento ed € 78.750,00 a titolo di rimborso dei due acconti versati dal ZZZ.

V.- Quanto alla domanda degli opponenti formulata in via subordinata di condanna nei confronti della KKK s.r.l., terzo chiamato, alla restituzione del doppio della caparra oltre interessi di mora e risarcimento del danno con liquidazione da effettuarsi in corso di causa o in via equitativa, deve rilevarsi quanto segue.

Parte opponente non ha fornito dimostrazione in merito all’inadempimento della KKK, essendosi tutta l’istruttoria compiuta attestata alla valutazione dell’inadempimento degli opponenti nei confronti del ZZZ e non essendo emersi, se non in via generica, profili di inadempimento specifici addebitabili a KKK.

Ne consegue il rigetto della domanda subordinata formulata nei confronti di KKK da parte degli opponenti.

VI.- Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall’opposto ZZZ.

L’affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, comma 1 c.p.c., postula che l’avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Trib. Roma. Sez. X, 15.5.2014, n. 10725).

Parte opposta, invece, si è limitata a chiedere l’affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. senza fornire alcuna prova del danno asseritamente subito. La sussistenza di reciproche contestazioni tra le parti in merito al rapporto sostanziale non consente al giudice di riconoscere la sussistenza della responsabilità dell’opponente ex art. 96 c.p.c.

VII.- Le spese processuali seguono la soccombenza parziale e devono essere compensate per il 50%, mentre si liquidano per il restante 50% a carico degli opponenti, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia, ridotti del 50% attesa la semplicità e sostanziale unicità delle questioni giuridiche controverse, sulla scorta del valore del decisum.

Nulla per le spese nel rapporto processuale tra le parti e la KKK, che non si è costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. /2018, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14.5.2018, notificato il 29.5.2018 e 5.6.2018 proposta da XXX, cod. fisc., in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della YYY s.r.l., cod. fisc/p.Iva (R.G. n. /2018) con atto di citazione ritualmente notificato contro ZZZ, cod. fisc. e nei confronti della terza chiamata KKK s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

• accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. /2018, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14.5.2018, notificato il 29.5.2018 e 5.6.2018 agli opponenti;

• condanna la gli opponenti YYY s.r.l. e XXX, in solido, al pagamento in favore di ZZZ della somma € 129.750,00, di cui € 51.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza e fino all’effettivo pagamento, ed € 78.750,00 a titolo di rimborso dei due acconti versati dal ZZZ, oltre interessi come per legge dalla data di esborso da parte del ZZZ a quella di effettivo pagamento;

• rigetta la domanda di condanna formulata dagli opponenti nei confronti di KKK s.r.l.;

• compensa le spese del giudizio per il 50% e condanna gli opponenti YYY s.r.l. e XXX, in solido, al pagamento del restante 50% in favore di ZZZ, che liquida in € 3.897,50 per compensi professionali (somme già dimidiate), oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

• nulla per le spese nel rapporto processuale con la KKK s.r.l.

Così deciso in Crotone il 19.8.2020

Il Giudice

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