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Partecipazione del socio al lavoro aziendale

Nozione di prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale, comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:

all’esito della trattazione scritta del 28.10.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3878/2021 pubblicata il 16/11/2021

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2020 vertente

TRA

XXX elett.te dom.to in

RICORRENTE in riassunzione

E

I.N.P.S. elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l’Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall’avv.to RESISTENTE in riassunzione

Oggetto: riassunzione da Cass. ord. n. 18331/2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. XXX ha proposto opposizione avverso l’Avviso di Addebito n. emesso dalla Sede INPS di Roma Centro, contenente l’intimazione di pagamento della somma di € 6.764,46, a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti dall’ottobre 2007 al dicembre 2012, chiedendone l’annullamento.

1.1. Nella resistenza dell’INPS, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 8118/2015 ha respinto l’opposizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

1.2. Il Tribunale ha ritenuto provato, dal verbale ispettivo n. del 29 maggio 2012, confermato in sede testimoniale dal funzionario che l’aveva redatto, che il XXX non solo era l’amministratore della *** srl operante nel settore della ristorazione, ma che egli svolgeva anche attività lavorativa in favore della medesima con conseguente obbligo contributivo ex lege n. 662/1996.

1.2. Contro detta decisione ha proposto appello il XXX e questa Corte, in diversa composizione, nel contradditorio con l’Inps, ha respinto il gravame, confermando la sentenza con diversa motivazione e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

1.3. Con la sentenza n. 740/2018 questa Corte ha ritenuto assolto l’onere di prova gravante sull’Istituto quanto alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, per l’iscrizione alla gestione commercianti in ragione delle dichiarazioni rese dal medesimo XXX nel corso dell’accertamento ispettivo del 4.5.2012; in tale sede il predetto, socio della *** srl, aveva riferito di “lavorare dal 13.7.2006 con abitualità a prevalenza presso il bar gestito dalla *** srl occupandosi del controllo dei dipendenti e della gestione della politica aziendale”; tale dichiarazione dimostrava la partecipazione del socio all’attività aziendale in maniera continuativa e non occasionale, risultando irrilevante che il XXX fosse retribuito da altre società.

2. Contro detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il XXX lamentando: I) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 203, L. n. 662 del 1996 per avere la Corte d’appello ritenuto dimostrati i requisiti di abitualità e prevalenza del lavoro svolto in favore della *** srl sebbene il predetto svolgesse lavoro subordinato regolarmente dichiarato e per il quale era corrisposta la contribuzione previdenziale; ha sostenuto che lo svolgimento di un lavoro subordinato risulta incompatibile con l’abitualità e prevalenza dell’attività svolta, secondo la sentenza impugnata, in favore della società *** srl; sotto altro profilo, sempre col primo motivo, ha affermato l’irrilevanza nel caso in esame della disciplina della cd. doppia iscrizione che presuppone lo svolgimento contemporaneo di attività autonoma di amministratore di società e di socio lavoratore, mentre nella fattispecie in esame si è di fronte allo svolgimento di un’attività autonoma ed una di lavoro subordinato, tra loro incompatibili; II) col secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. sostenendo come la pretesa dell’INPS, di contribuzione alla gestione commercianti, rappresenti un illecito arricchimento, in ragione della contribuzione versata per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.

2.1. Con l’ordinanza n. 18331/2020 in epigrafe indicata, la S.C. ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, e ha cassato con rinvio a questa stessa Corte d’appello, richiedendo un nuovo esame della fattispecie in base ai principi enunciati.

2.2. La SC, nell’accogliere il gravame, ha osservato che <10. ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali; 11. come precisato da questa Corte (Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017; n. 5444 del 2013), non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza; 12. tali requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell’obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell’INP, (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.); 13. la nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999), equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale; 14. in tale opera di comparazione il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la “prevalenza” o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale; rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall’art. 2094 c.c.; 15. sicché ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui (e di ciò nel caso di specie danno atto sia la sentenza impugnata e sia il controricorso dell’INPS, quest’ultimo limitatamente al periodo dall’ottobre 2007 fino al 31.12.2010), la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività>.

2.3. La Corte ha rimproverato alla sentenza cassata di avere invece <ritenuto ininfluente in astratto lo svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato>.

3. XXX ha tempestivamente riassunto il giudizio, insistendo nella richiesta di annullamento dell’avviso di addebito impugnato per insussistenza della pretesa contributiva.

3.1. Si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

3.2. Disposta ex artt. 221 legge n. 77/2020 e 23 d.l. n. 137/2020 la trattazione scritta la causa è stata decisa con separato dispositivo.

4. Fermi i princìpi di diritto fissati nella pronuncia rescindente, deve osservarsi che dall’esame degli atti processuali emerge che mentre nel ricorso introduttivo della lite il XXX aveva dedotto del tutto genericamente di avere svolto nel periodo in contestazione (ottobre 2007-dicembre 2012) attività di lavoro subordinato, senza precisare altro sul punto, nel ricorso in appello aveva puntualizzato che tale attività era stata svolta dal 15/10/2007 al 31/10/2007 per la *** srl, nonché dall’1/2/2008 al 31/5/2009 per la *** srl e dall’1/7/2009 al 30/4/2010 per la *** srl, periodi a suo dire emergenti “dall’estratto contributivo depositato in fase di testimonianza dall’Ispettore INPS”.

4.1. Ed invero dal verbale d’udienza dell’1/4/2015 emerge che il Tribunale, dopo avere escusso il funzionario INPS che aveva redatto il verbale, ha disposto l’acquisizione della visura camerale, delle dichiarazioni reddituali e dell’estratto contributivo prodotti dallo stesso teste, documenti che però non si rinvengono negli atti di causa a disposizione di questo Collegio.

4.2. Allo svolgimento di attività lavorativa subordinata nell’arco temporale ottobre 2007-dicembre 2010 fa riferimento la stessa pronuncia rescindente, comunque rimandando al giudice del rinvio <l’esatta ricostruzione e comparazione delle due attività>.

4.3. Dal verbale di accertamento del 29.5.2012 risulta che il XXX dal 15.10.2007 era socio ed amministratore della società *** srl esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; che di fatto ha sempre avuto la piena responsabilità della gestione imprenditoriale della società in quanto titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società stessa; che ha anche svolto attività lavorativa all’interno dell’azienda in particolare occupandosi di dirigere il lavoro del personale dipendente, impartendo ordini e direttive; che ha diretto e controllato l’attività dei dipendenti della società (); che ha dichiarato agli ispettori di lavorare con carattere di abitualità e prevalenza nella società *** srl dalla data in cui è divenuto socio (15.10.2007), gestendo, tra l’altro, la politica aziendale dell’impresa e controllando il personale dipendente; che è stato solitamente presente in azienda impartendo ordini e direttive ai dipendenti su indicati i quali hanno confermato la circostanza agli ispettori; che la società dal 2007 non presentava iscrizione né di soci né di lavoratori dipendenti.

4.4. Gli esiti del verbale ispettivo sono stati confermati in giudizio dal teste Salvatelli e non sono smentite da evidenze contrarie.

5. A fronte del descritto quadro probatorio in ossequio alla pronuncia rescindente certamente non può porsi alcun problema di comparazione tra le attività svolte nei periodi diversi da quelli indicati dallo stesso XXX, per cui non risulta che il predetto abbia svolto contestualmente attività di lavoro dipendente, mentre risulta dimostrato lavoro costante presso la società di cui era socio e amministratore.

5.1. Per i periodi indicati (15/10/2007 – 31/10/2007, 1/2/2008 – 31/5/2009 e 1/7/2009- 30/4/2010), in ossequio alla pronuncia rescindente, può ritenersi che l’attività lavorativa indubbiamente prestata quale socio all’interno della *** srl non abbia assunto quel carattere di prevalenza, di maggiore consistenza, richiesto dalla norma, attese le caratteristiche proprie del lavoro subordinato.

6. Da quanto esposto consegue che l’obbligo contributivo in discussione deve essere escluso per i periodi indicati, mentre rimane fermo per i restanti periodi, con conseguente parziale annullamento dell’avviso di addebito impugnato e condanna del ricorrente in riassunzione al pagamento dei rimanenti contributi e delle rispettive sanzioni e interessi.

7. L’esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese dei precedenti gradi, del giudizio di cassazione e della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, decidendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento del ricorso proposto in prime cure da XXX annulla l’avviso di addebito limitatamente ai contributi e conseguenti sanzioni relativi ai periodi dal 15.10.2007 al 31.10.2007, dal 1.2.2008 al 31.5.2009 e dal 1.7.2009 al 30.4.2010, con condanna del ricorrente in riassunzione al pagamento dei restanti contributivi e accessori; dichiara compensate le spese di lite di tutti i gradi, del giudizio in Cassazione e della presente fase

Roma 28.10.2021

IL PRESIDENTE est

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