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Codice Civile
Codice Penale

Impugnazioni dilatorie o pretestuose

Ratio della norma orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, meccanismo sanzionatorio, inammissibilità non originaria.

Pubblicato il 15 November 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
– SECONDA SEZIONE CIVILE-

La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1660/2022 pubblicata il 11/11/2022

nella causa iscritta al n. 1087 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2020 tra

XXX s.r.l.,

appellante e

YYY, elettivamente domiciliata in

Società ZZZ Assicurazioni, elettivamente domiciliata in

appellate

Conclusioni: all’ udienza del 28 ottobre 2022, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1106/20 dell’1.9.20, il Tribunale di Foggia ha respinto le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno proposte dalla XXX s.r.l. nei confronti della YYY, in relazione alla causa n.r.g. 5248/2009, ha rigettato l’opposizione proposta dalla XXX s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 970/09 emesso su ricorso della YYY, confermando il decreto, e ha rigettato le domande riconvenzionali formulate dalla opponente, assorbita la domanda di garanzia proposta in entrambi i giudizi dalla YYY nei confronti della Società ZZZ Assicurazioni, oltre a compensare le spese giudiziali, salvo quelle di ctu, poste a carico della XXX s.r.l.

Con citazione del 31.1.20, ha proposto appello avverso la sentenza la XXX s.r.l., chiedendo l’accoglimento delle sue domande e dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

Si sono costituite la YYY e la Società ZZZ Assicurazioni, contestando la fondatezza dell’appello, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.22, l’appellante ha rinunciato all’azione e tutte le parti hanno dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, nonché di essersi accordate per la compensazione delle spese giudiziali.

Alla medesima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

La rinuncia all’azione da parte dell’appellante, di cui le altre parti hanno preso atto, impone che si dichiari cessata la materia del contendere, come espressamente richiesto da tutti i contendenti, i quali hanno altresì dichiarato di essersi accordati per la compensazione delle spese processuali.

Non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), giacché – secondo il prevalente orientamento della S. C. – la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass. 3711/16; 13636/15; 19464/14; 2226/14).

Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all’esito oggettivo dell’impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito).

Ebbene, poiché la inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina “la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata” (così, espressamente, Cass. SS.UU. 1048/00), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla XXX s.r.l., con citazione del 7.10.20, avverso la sentenza n. 1106/20 dell’1.9.20 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:

1. dichiara cessata la materia del contendere;

2. compensa per intero le spese processuali.

Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza del 9 novembre 2022.

Il consigliere estensore Il presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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