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Successione, accettazione dell’eredita’ ed obblighi a carico dell’erede

La successione ereditaria è quel processo giuridico che permette agli eredi di subentrare in tutti quei rapporti, di tipo patrimoniale, esistenti nei confronti della persona estinta. In tema troviamo una serie di distinzioni tra: successione testamentaria, successione necessaria e successione naturale. La prima si determina qualora il dante causa, anche detto de cuis, stabilisce le […]

Pubblicato il 01 November 2006 in Successioni e Donazioni

La successione ereditaria è quel processo giuridico che permette agli eredi di subentrare in tutti quei rapporti, di tipo patrimoniale, esistenti nei confronti della persona estinta. In tema troviamo una serie di distinzioni tra: successione testamentaria, successione necessaria e successione naturale. La prima si determina qualora il dante causa, anche detto de cuis, stabilisce le proprie volontà, prima dell’evento morte, mediante ”testamento”definibile, come un atto, avente forma scritta, con il quale, lo stesso dispone della propria massa patrimoniale; sua particolarità è, che produce effetti solo con la morte di chi la reso. E’, inoltre, irrevocabile da terzi e, può essere modificato o annullato, in qualsiasi momento, solo da parte di chi lo ha prodotto. La legge distingue tra testamento olografo (scritto) e testamento per atto di notaio. La successione necessaria è, quella che tende a far salvi i diritti di determinati soggetti, i legittimari, i quali per volontà del defunto sono stati estromessi nel testamento. Nel nostro sistema non esiste il concetto di diseredazione, pertanto la legge, nel caso in specie, riserva delle quote minime agli eredi seppur in presenza di una espressa volontà contraria del de cuis; in particolare, soggetti tutelati sono i discendenti, cioè figli e nipoti, gli ascendenti, genitori nonni e così via, nonché il coniuge. Qualora mancano espresse volontà testamentarie si ricorre a quella che più specificamente si definisce successione naturale, in tal caso la massa patrimoniale è ripartita tra gli eredi legittimi, fino al sesto grado, seguendo un preciso ordine e precise quote, fissate dalla legge. In mancanza di eredi, i beni sono acquisiti dallo Stato. Individuati gli eredi, o per testamento o, per legge, si profila un altro problema, quello dell’accettazione dell’eredità cioè il suo acquisto. In merito si segnalano due tipi di accettazione, accettazione pura e semplice, distinta in espressa, tacita e presunta e accettazione con beneficio di inventario. L’accettazione pura e semplice è un negozio unilaterale, non recettizio, irrevocabile, per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità dal giorno successivo dall’apertura della successione; con essa, il patrimonio del defunto e quello dell’erede si fondono in un tutt’uno, conseguenza per la quale, quest’ultimo risponde dei debiti ereditati con il suo patrimonio qualora la massa totale ereditata non dovesse essere sufficiente. Questa può essere espressa, qualora, il chiamato, dichiara di accettare l’eredità o ha assunto il titolo di erede per atto pubblico o scrittura privata; tacita se lo stesso compie atti concludenti atti a dimostrare la sua volontà di acquisire l’asse ereditario; mentre si ha accettazione presunta, se non riammessa alla volontà del chiamato ma derivante da legge che la considera avvenuta se l’avente causa, si trova nel possesso effettivo del bene, trascorsi tre mesi senza aver presentato atto di rinunzia e, senza che abbia proceduto all’inventario. Nell’ipotesi di accettazione con beneficio di inventario, che può farsi nonostante l’eventuale divieto del testatore, non si produce alcuna confusione tra il patrimonio personale del de cuis e quello dell’erede il quale non è obbligato al pagamento dei debiti, oltre al valore di quanto ricevuto con l’eredità. Per quanto concerne gli obblighi posti a carico dell’erede, nonostante l’imposta sulla successione sia stata abrogata con legge 18 ottobre 2001, n. 383, esistono ancora oneri di natura fiscale ed amministrativi, tra cui la presentazione della “dichiarazione di successione”, qualora nell’asse ereditario, figurino beni immobili, case terreni, situati nel territorio dello Stato o diritti reali sugli stessi, pertanto in tal caso è sempre dovuto il pagamento dell’imposta ipotecaria pari al 2% del valore dell’immobile e, dell’imposta catastale pari al 1% del valore medesimo, ma è altresì necessario provvedere, alla cd auto-liquidazione, e al pagamento del bollo per l’esplicazione delle formalità di trascrizione della dichiarazione stessa. La dichiarazione di successione, compilabile su appositi moduli predisposti dal Ministero delle Finanze, deve essere presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, data che, in realtà coincide con la morte del de cuis oltre che dagli eredi o dai loro legali rappresentanti, dagli amministratori e curatori dell’eredità, dagli esecutori testamentari, dai legatari o da chi si è immesso nel possesso dei beni. Il modello di successione deve contenere in primis i datai anagrafici degli eredi e, del defunto, quali carta di identità e codice fiscale; devono poi essere allegati: certificato di morte e stato di famiglia dell’estinto; nel caso in cui il defunto era separato o divorziato, relative sentenze; certificati o, visure catastali; copia originale o autentica del testamento nel caso di successione testamentaria; va inoltre effettuata una analitica descrizione dei beni immobili, loro provenienza nonché relativa destinazione urbanistica nel caso in cui siano caduti in successione terreni. La dichiarazione va di poi registrata e consegnata all’Agenzia delle Entrate di competenza, individuata in base all’ultima residenza del defunto, la quale, sarà tenuta al rilascio di una ricevuta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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