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Codice Penale

Termine per impugnare un atto di riscossione

Scadenza del termine concesso al debitore per impugnare un atto di riscossione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ.

Pubblicato il 18 September 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro

composta dai Magistrati:

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA n. 288/2021 pubblicata il 03/09/2021

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 263 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2020 – avverso la sentenza n. 69/2019 in data 30 ottobre 2019 del Tribunale di Lecco, Giudice dott. – posta in decisione il 24 febbraio 2021

promossa da

XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. e domiciliata presso il suo studio in Milano;

– Appellante –

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede in Roma, in persona del Legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS anche quale mandatario di S.C.C.I. con sede in Roma, in persona del Legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

– Appellati –

OGGETTO: Contributi INPS – Opposizione a cartelle esattoriali, avvisi di addebito e a ruolo esattoriale.

Conclusioni delle parti come da rispettivi atti difensivi.

Fatto e motivi della decisione

Con la sentenza n. 69/2019, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco ha respinto, compensando interamente le spese del grado, il ricorso col quale XXX aveva proposto opposizione agli estratti di ruolo di cui alle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito:

1. avviso di addebito n. dell’importo di Euro 56.070,56, avente ad oggetto l’omesso versamento dei contributi IVS nella gestione commercianti per contribuzione oltre il minimale, oltre a interessi e sanzioni per gli anni dal 2009 al 2012;

2. cartella di pagamento n. dell’importo di Euro 761,20 notificata il 12/02/2011, avente ad oggetto l’omesso versamento di Contributi fissi IVS oltre a interessi e sanzioni, anno d’imposta 2010;

3. cartella di pagamento n. notificata in data 29.03.2011, dell’Istituto nazionale di previdenza Sociale – Sede di Lecco, dell’importo di Euro 752,00, avente ad oggetto l’omesso versamento di contributi fissi IVS oltre a interessi e sanzioni anno d’imposta 2010.

Il Tribunale ha rilevato che nella specie si trattava di titoli che erano stati regolarmente notificati, come risultava dall’estratto di ruolo allegato e come l’Agente della Riscossione aveva attestato, mentre per l’avviso di addebito mancava la cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta.

Del resto, la ricorrente aveva presentato un’istanza di rateizzazione nel 2015.

La fondamentale ragione per cui l’opposizione andava respinta stava comunque nella valida notifica delle cartelle che ne precludeva allo stato l’impugnazione essendosi formata la decadenza ex art. 24 c. 5 D.Lgs n. 46/1999.

L’appellante censura la sentenza esponendo che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se si era compiuta la prescrizione dei crediti dopo la notifica delle cartelle: secondo la parte, la sua azione era pertanto ammissibile e sostenuta da interesse.

Costituitosi in giudizio, l’INPS espone che la XXX, per il periodo di cui alla contribuzione contestata, era iscritta presso la gestione speciale commercianti dell’INPS (doc. 1) e che era stato ha omesso il pagamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione sia entro il minimale che a percentuale.

Allega avviso di addebito (doc.3 del fascicolo di primo grado) regolarmente notificato ma non vi è la cartolina di ritorno.

Osserva che la tempestiva conoscenza dell’avviso, così come delle cartelle esattoriali, è attestata dalla presentazione di un’istanza di rateizzazione protocollo n. 73838 del 18/12/2015 presentata presso Agenzia delle entrate-Riscossione di Lecco comprovata dal provvedimento di accoglimento della stessa ove è esplicito il riferimento all’avviso di addebito ed alle cartelle interessate dal presente giudizio e regolarmente ricevuta dal ricorrente (doc. 4 del fascicolo di primo grado).

E ne erano seguiti i versamenti regolarmente acquisiti dall’INPS dal 2.3.2016 al 10.9.2018, ossia il mese precedente al deposito dell’appello.

Aggiunge che si tratta di distanza e di pagamenti che dimostrano l’effettiva conoscenza degli addebiti oltre ad essere pacificamente interruttivi della prescrizione.

La difesa di AER si riporta anch’essa alle date di notificazione delle cartelle affermando che l’istanza di rateizzazione costituiva un atto interruttivo della prescrizione anche se questa fosse stata da considerarsi quinquennale.

>:<

L’appello non ha fondamento e va respinto per via della seguente considerazione.

Solo se non si potesse riconoscere valore interruttivo (non si vede come) all’istanza di rateizzazione del 2015 relativa all’AVA e del 2011 relativa alle due cartelle, allora la prescrizione quinquennale era compiuta poiché le notifiche delle due carelle risalgono al 2011 mentre per l’avviso manca la cartolina di ritorno.

In realtà il riconoscimento di debito implicito all’istanza di rateizzazione, peraltro in parte accordata ed eseguita, ha invece rappresentato la causa interruttiva della prescrizione, indubbiamente quinquennale come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. n. 23397 del 17/11/2016 seguita da altre della Corte di Legittimità assolutamente conformi, tra cui l’Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019.

In particolare, con riferimento a ogni caso di quelli scrutinati, con tali pronunce la Cassazione ha avuto modo di additare i seguenti principi di diritto

“1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”;

2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Paiono sufficienti questi argomenti per escludere il pregio dei motivi dell’appello che va quindi respinto come da dispositivo, in cui le spese sono liquidate a carico della XXX secondo il criterio della soccombenza nelle misure ivi indicate in applicazione dei criteri previsti dal DM 10.3.2014 n. 55 e dal DM 8.3.2018 n. 37, tenuto conto del valore della controversia, del numero degli appellati, del suo grado di complessità nonché dell’assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.

Sussistono inoltre i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.

P.Q.M.

Respinge l’appello avverso la sentenza n. 69/2019 del Tribunale di Lecco.

Condanna l’appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell’INPS e in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario.

Sussistono nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante. Milano, 24 febbraio 2021.

Il Presidente rel.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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