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Saldaconto, prova scritta idonea

Infondata è l’eccezione in merito all’inidoneità del c.d. saldaconto a fungere da prova scritta idonea all’emissione del decreto ingiuntivo.

Pubblicato il 30 December 2020 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott., ha emesso la seguente

SENTENZA n. 866/2020 pubblicata il 22/12/2020

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2016 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

XXX (C.F.) e YYY (C.F.), rappresentate e difese dall’avv. ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in, giuste procure in calce agli atti di citazione

–       attrici/opponenti

E

ZZZ S.R.L. (C.F.), processualmente rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla mandataria *** S.p.a. in persona del procuratore speciale avv., rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in, giusta procura in calce alla comparsa d’intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 10.10.2018

–       intervenuta Oggetto: contratti bancari Conclusioni delle parti:

–       L’avv., per le attrici/opponenti: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare, in accoglimento della dispiegata opposizione, dichiarare l’inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 1193/2015, a causa dell’avvenuta cancellazione della società *** S.r.l., in violazione dell’art. 2495 c.c.; In via ulteriormente preliminare previo accertamento dalla carenza di legittimazione attiva della *** spa per tutto quanto esposto in atti, revocare il decreto ingiuntivo n. /2015 emesso dal Tribunale di Terni; In via principale nella denegata ipotesi in cui le eccezioni che precedono non dovessero trovare accoglimento dichiarare comunque nullo, inefficace ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. /2015 emesso dal Tribunale di Terni per mancanza di prova del credito azionato per tutto quanto esposto; in via subordinata: accertare l’esatto dare-avere dichiarando che l’istituto di credito ha comunque illegittimamente trattenuto e/o addebitato importi non dovuti, in forza dell’espletata CTU; in via riconvenzionale accertare per le causali di cui sopra che la banca convenuta è responsabile del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla società *** S.r.l. nella misura che la S.V. vorrà ritenere di giustizia da calcolarsi in via equitativa, con tutte le pronunce di legge consequenziali e con condanna ex art. 96 cpc; Vinte le spese”.

–       L’avv., per l’intervenuta: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Terni, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, IN VIA

PRELIMINARE revocare l’ordinanza del 25.05.2017, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 649 c.p.c.; Respingere l’eccezione ex art. 2495 c.c., posto che il decreto ingiuntivo n. /15 è stato regolarmente notificato anche ai soci della Soc. *** S.r.l. in liquidazione cancellata dalla Camera di Commercio; Accertare e dichiarare la competenza originaria del giudice del monitorio ad emettere il decreto ingiuntivo n. /15 e disporre la riunione delle cause rubricate al R.G. n. /16 e n. /16 a quella rubricata al R.G. /16 dell’intestato Tribunale, avente anch’essa ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo n. /15; In ogni caso, respingere tutte le domande proposte dalle opponenti in via preliminare e pregiudiziale, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi; NEL MERITO Respingere integralmente le opposizioni e tutte le domande in via principale, in via principale gradata ed in via subordinata, nonché in via riconvenzionale formulate dalle opponenti in quanto inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. /15 del 25.11.15, R.G. n. /15, Rep. n. /15; Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa in favore della convenuta opposta”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 12.02.2016, XXX conveniva in giudizio la *** S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1193/2015 emesso dal Tribunale di Terni in data 25.11.2015, col quale le era stato ingiunto – in qualità di fideiussore della *** S.r.l. in liquidazione – il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 97.402,45 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. L’attrice formulava i seguenti motivi di opposizione: 1) carenza di legittimazione attiva della *** S.p.a., trattandosi di credito in sofferenza ceduto con provvedimento della Banca d’Italia del 26.01.2016 alla “società veicolo” *** S.p.a. costituita in data 15.12.2015; 2) nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, tale non essendo il mero “saldaconto” allegato al ricorso monitorio, e richiedendo l’art. 50 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) già in fase monitoria la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto; 3) infondatezza nel merito della domanda per mancanza di prova del credito azionato, atteso che in base ad una perizia effettuata sui rapporti oggetto di domanda (conto corrente n., conto corrente n. e prestito chirografario n.), sulla scorta della sola documentazione parziale in possesso dell’opponente, risultavano effettuati illegittimi addebiti per interessi, oneri e commissioni non pattuite per complessivi € 25.188,59; 4) violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale, dovendo la banca, pertanto, risarcite i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all’opponente, da liquidarsi in via equitativa. L’opponente chiedeva quindi che, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione, il decreto ingiuntivo opposto venisse integralmente revocato, con condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni.

Con comparsa depositata in data 29.09.2016 si costituiva la *** S.p.a. (processualmente rappresentata dalla mandataria *** S.p.a.), la quale eccepiva: a) che il decreto ingiuntivo era stato notificato all’opponente in data 05.01.2016, e dunque prima della cessione del credito alla *** S.p.a. (avvenuta, per ammissione della stessa opponente, solo in data 26.01.2016), sicché non vi era alcun difetto di legittimazione attiva della *** S.p.a. ad agire in via monitoria; b) che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso in presenza di un’adeguata prova scritta, essendo stati allegati al ricorso monitorio (oltre al “saldaconto”, già di per sé sufficiente in quella fase) anche tutti i contratti oggetto di causa; c) che l’avversa perizia di parte era inattendibile e generica, esponendo in maniera vaga la formula di calcolo del TEG e non precisando la natura dei presunti illegittimi addebiti; d) che non vi era stata alcuna violazione della correttezza e buona fede contrattuale, essendo quindi infondata la domanda risarcitoria. La *** S.p.a. chiedeva quindi che, previa reiezione dell’avversa istanza ex art. 649 c.p.c., l’opposizione venisse integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All’esito della prima udienza del 20.10.2016, con ordinanza del 24.10.2016 veniva rigettata l’istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dall’opponente e veniva assegnato alle parti il termine di legge per l’avvio del procedimento di mediazione.

Preso atto dell’esito negativo del tentativo di mediazione, il giudice istruttore dava corso all’istruttoria, disponendo (a seguito del deposito delle memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c.) con ordinanza del 04.10.2017 (poi integrata con successivi provvedimenti del 10.04.2018 e del 10.09.2019) l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.

Nelle more, avendo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la ZZZ S.R.L. in persona della mandataria *** S.p.a., con ordinanza del 18.06.2019 veniva disposta – con il consenso dell’opponente – l’estromissione della *** S.p.a. (nonché della *** S.p.a., precedente mandataria della stessa ZZZ S.R.L.).

La causa veniva poi assegnata in data 21.02.2020 allo scrivente giudice, il quale, dopo aver riunito al presente giudizio il processo rubricato al n. R.G. /2016 (avente ad oggetto l’opposizione proposta dalla stessa XXX e da YYY, in qualità di ex socie della *** S.r.l. in liquidazione, avverso il medesimo decreto ingiuntivo notificato alla società in data 03.02.2016, nelle mani del liquidatore XXX, dopo che la società era già stata cancellata dal registro delle imprese in data30.12.2015), cui era già stato riunito il processo rubricato al n. R.G. /2016 (avente ad oggetto l’opposizione proposta dalle stesse XXX e YYY, sempre in qualità di ex socie della *** S.r.l. in liquidazione, avverso il medesimo decreto ingiuntivo loro notificato in data 17.03.2016 in tale qualità), fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 15.09.2020 (celebrata con trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h, d.l. 18/2020: c.d. “udienza con scambio di note”) il giudice, lette le “note di trattazione scritta” depositate dai difensori delle parti costituite e preso atto delle conclusioni ivi precisate, tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190, co. 1, c.p.c..

Le opposizioni proposte sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito illustrati.

Il decreto ingiuntivo opposto deve essere senz’altro revocato nei confronti della *** S.r.l. in liquidazione, essendo pacifico (e provato: v. la visura camerale allegata all’atto di citazione nel giudizio R.G. /16) che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.12.2015, dopo l’emissione del decreto ingiuntivo opposto (avvenuta il 25.11.2015) ma prima della sua notifica alla società (notifica effettuata dapprima il 03.02.2016 a XXX in qualità di liquidatore, e poi il 17.03.2016 alla stessa XXX e a YYY in qualità di socie). Se è vero, infatti, che la pendenza della lite deve farsi retroagire al momento del deposito del ricorso monitorio (v. in proposito Cass. 3239/2018) e che l’opposizione proposta dai soci (successori della società nei suoi rapporti debitori, sia pure nei limiti di cui all’art. 2495, co. 2, c.c.: v. ex multis Cass. 33087/2018) ha sanato l’invalidità della notifica effettuata nei confronti della società non più esistente (v. in proposito Cass. 16675/2017, Cass. 20650/09, Cass. 14066/08, Cass. 16352/07, Cass. 16099/06, Cass. 13001/06 e Cass. 4777/06), va applicato il principio secondo cui nel caso in cui una società di capitali venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di giudizio non è possibile emettere una pronuncia di condanna contro di essa (v. Cass. 22830/2010), condanna in cui, nel caso di specie, si risolverebbe la conferma del decreto ingiuntivo opposto. D’altra parte, a fronte dell’opposizione proposta da XXX e YYY in qualità di socie, la banca convenuta/opposta non ha proposto, come era suo onere, alcuna domanda di condanna nei loro confronti ai sensi dell’art. 2495, co. 2, c.c..

Quanto all’opposizione proposta da XXX con riferimento all’ingiunzione emessa nei suoi confronti in qualità di fideiussore, va anzitutto disattesa l’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva della *** S.p.a., atteso che quest’ultima, all’epoca dell’emissione e della notificazione del decreto ingiuntivo (avvenute, rispettivamente, il 25.11.2015 e il 05.01.2016), era – per ammissione della stessa opponente – ancora titolare del credito oggetto di causa, poi ceduto alla *** S.p.a. per effetto del provvedimento della Banca d’Italia del 26.01.2016, ed appare evidentemente priva di pregio la deduzione dell’opponente secondo cui all’epoca della domanda monitoria la *** S.p.a. “era obbligata a cedere i crediti vantati nei confronti dell’*** (in quanto in sofferenza) alla ***, [e] quindi non poteva agire direttamente nei confronti della debitrice” (v. pag. 1 della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.). Non vi è alcun dubbio, comunque, in merito alla legittimazione attiva dell’intervenuta ZZZ S.R.L. (peraltro non contestata dall’opponente), che ha successivamente acquistato a sua volta il credito dalla *** S.p.a. (v. l’avviso pubblicato in G.U. allegato alla comparsa d’intervento).

Del pari infondata è l’eccezione sollevata dall’opponente in merito all’inidoneità del c.d. “saldaconto” a fungere da prova scritta idonea all’emissione del decreto ingiuntivo (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 31577/2019 e Cass. 14234/2019), fermo restando che la questione potrebbe rilevare solo ai fini delle spese del procedimento monitorio, poiché, come noto, l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso, sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (v. da ultimo Cass. 15224/2020, a conferma di un orientamento già consolidato).

Per quel che concerne il prestito chirografario n., l’opponente si è limitata ad eccepire l’erronea indicazione dell’ISC, affermando che il TAEG effettivo sarebbe stato pari al 9,90% e dunque superiore a quello del 7,532% indicato nel contratto, e invocando conseguentemente l’applicazione dell’art. 117, co. 6, d.lgs. 385/96 e l’accertamento del debito in € 43.234,54 anziché nell’importo di € 47.612,25 preteso dalla banca. Tale assunto, tuttavia, è stato smentito dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, oltre a rilevare la mancanza di usura, ha riscontrato “la conformità del tasso pattuito rispetto al tasso praticato in relazione al piano di ammortamento allegato al contratto stesso, il quale risulta essere stato costruito secondo le specifiche contrattuali” (v. pag. 37 ss. della relazione depositata in data 05.10.2018), e il consulente tecnico di parte opponente non ha formulato alcuna osservazione al riguardo, avendo del resto lo stesso difensore dell’opponente, nelle udienze e negli scritti difensivi successivi all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, fatto esclusivo riferimento agli illegittimi addebiti rilevati dal c.t.u. nel rapporto di conto corrente n. . In relazione ai due rapporti di conto corrente, i cui contratti ed estratti conto dall’inizio alla fine del rapporto sono stati integralmente prodotti dalla convenuta/opposta (v. sul punto, ex multis, Cass. 23313/2018, Cass. 15148/2018 e Cass. 11941/2018), il c.t.u. ha rilevato: 1) che sono state attuate modifiche peggiorative dei tassi debitori degli interessi “oltre fido”, della cui comunicazione ex art. 118 d.lgs. 385/93 alla correntista non vi è prova in atti (v. pag. 1117 della relazione depositata in data 05.10.2018; sul tema, anche per quel che concerne l’onere della prova a carico della banca e le conseguenze della violazione della suddetta disposizione, si vedano Cass. 8548/2012 e Cass. 16568/02, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Velletri 13 dicembre 2018, in Leggi d’Italia, App. L’aquila 15 giugno 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Perugia 4 giugno 2014, in Leggi d’Italia, e Trib. Chieti 25 ottobre 2013, in www.ilcaso.it); 2) che la banca ha illegittimamente provveduto alla capitalizzazione delle competenze anche nel periodo successivo al 01.01.2014; 3) che sul conto corrente n. sono stati applicati interessi usurari nel periodo dal primo trimestre del 2010 al primo trimestre 2014, a seguito di modifiche unilaterali del tasso degli interessi debitori (v. l’elaborato integrativo depositato in data 23.01.2020 dal c.t.u., il quale ha correttamente sottolineato che si tratta di usura originaria e non di mera usura sopravvenuta verificatasi per effetto della sola variazione in diminuzione del tasso soglia: v. sull’argomento, ex multis, App. Palermo 28 gennaio 2019, in Leggi d’Italia, Trib. Bari 13 aprile 2018, in www.ilcaso.it, e Trib. Padova 12 agosto 2014, in www.ilcaso.it); 4) che sul medesimo conto corrente sono state addebitate “spese di istruttoria fido” per € 233,75 che non risultano pattuite (v. pag. 31 ss. della relazione depositata in data 05.10.2018); 5) che le commissioni sostitutive della c.m.s. applicate dal terzo trimestre del 2009 al terzo trimestre del 2012 (poi a loro volta sostituite dalla “commissione di istruttoria veloce”) sono state addebitate alla cliente in mancanza del corretto preventivo adeguamento della banca alla disciplina di cui all’art. 2-bis d.l. 185/08, inserito dalla legge di conversione n. 2/09 (v. pag. 19 ss. della relazione depositata in data 05.10.2018).

Quanto alle osservazioni formulate sui predetti rilievi dal consulente tecnico di parte convenuta, appaiono pienamente condivisibili le risposte fornite dal c.t.u. (pag. 41-43 della relazione del 05.10.2018), il quale ha evidenziato: a) che per valutare il carattere peggiorativo (o meno) di una variazione del tasso di interesse il raffronto va operato con il tasso risultante dall’ultima modificazione precedente; b) che lo “scorporo” della capitalizzazione degli interessi attuata in data successiva al 01.01.2014 era stato espressamente stabilito nel quesito posto dal giudice istruttore; c) che, quanto alle commissioni (sostitutive della c.m.s.) applicate dal terzo trimestre del 2009 al terzo trimestre del 2012, dalle proposte di modifica inoltrate dalla banca alla cliente non si evince l’esatta misura delle stesse, non essendo la modifica quindi conforme a quanto previsto dall’art. 2-bis d.l. 185/08, inserito dalla legge di conversione n. 2/09; d) che non può propriamente discorrersi di usura sopravvenuta quando il superamento del tasso soglia sia avvenuto anche in virtù della modifica peggiorativa del tasso degli interessi debitori e non soltanto per l’abbassamento del tasso soglia nel trimestre di riferimento.

Per quel che concerne il precedente punto b), inerente all’eliminazione della capitalizzazione degli interessi debitori in data successiva al 01.01.2014, è bene precisare che la formulazione del quesito posto al c.t.u. sottende l’adesione all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito secondo cui la mancata adozione della delibera CICR prevista dall’art. 120, co. 2, d.lgs. 385/03 (T.U.B.) nella versione in vigore dalla predetta data non impedisce di attribuire immediata vigenza ed efficacia alla modifica normativa in questione, stante la chiara portata precettiva della nuova disposizione, che non conteneva alcun riferimento ad una posticipazione della sua applicabilità (non essendo in proposito invocabile il disposto dell’art. 161, co. 5, T.U.B., riferibile ai soli provvedimenti adottati sulla scorta delle disposizioni di legge abrogate o sostituite dai precedenti commi) e ha fatto venir meno con effetto immediato l’appiglio normativo (ossia la precedente versione dello stesso art. 120, co. 2, T.U.B.) per una deroga al generale principio di cui all’art. 1283 c.c. (v. in tal senso, tra le pronunce più recenti, Trib. Milano 6 novembre 2020, Trib. Asti 15 settembre 2020, e Trib. Ivrea, 14 settembre 2020, tutte in DeJure).

Per tutti i motivi sopra esposti, il debito complessivo della *** S.r.l. in liquidazione del quale l’opponente XXX deve rispondere in qualità di fideiussore va quantificato (in adesione al calcolo effettuato dal c.t.u.) in complessivi € 78.697,51, oltre interessi come da domanda monitoria sino al saldo.

La domanda risarcitoria proposte dalle opponenti non può che essere rigettata, in quanto del tutto generica e carente della necessaria specificazione della specifica tipologia e natura dei danni subiti e del nesso di causalità con l’illecito contrattuale ascritto alla banca.

La soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento dell’opposizione proposta da XXX in qualità di fideiussore (v. ex multis Cass. 12602/2020, Cass. 10012/2020, Cass. 20888/2018 e Cass. 1572/2018) e le peculiari ragioni dell’accoglimento delle opposizioni proposte avverso l’ingiunzione emessa nei confronti della società (ragioni diverse da quelle dedotte con gli atti di citazione) giustificano, ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali tra le tutte le parti, nonché la ripartizione (nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09) delle spese della consulenza tecnica d’ufficio in quote uguali tra l’attrice/opponente XXX e l’intervenuta ZZZ S.R.L..

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni al decreto ingiuntivo n. 1193/2015 del medesimo Tribunale proposte da XXX e YYY, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

–       revoca il decreto ingiuntivo opposto;

–       condanna XXX al pagamento in favore della ZZZ S.R.L. della somma di € 78.697,51 oltre interessi come da domanda monitoria sino al saldo;

–       compensa integralmente tra le parti le spese processuali;

–       pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto depositato in corso di causa, per metà a carico dell’attrice/opponente XXX e per metà a carico dell’intervenuta ZZZ S.R.L..

Terni, 22/12/2020

                                                                                                             Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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