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Codice Penale

Rinuncia al precetto, non richiede l’accettazione del debitore

Rinuncia al precetto, atto di natura extra-processuale, negozio unilaterale abdicativo e non richiede l’accettazione del debitore.

Pubblicato il 05 January 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dr.ssa, in funzione di giudice monocratico,  ha pronunziato la seguente:

SENTENZA n. 141/2019 pubblicata il 04/01/2019

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2016 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all’udienza del 25 settembre 2018 e vertente

TRA

XXX, in persona del Commissario straordinario – rappresentati e difesi dall’Avv.;

Parte Opponente E

YYY, ZZZ, KKK in proprio e nella qualità di eredi del JJJ tutti rappresentati e difesi dall’avv.;

Parte Opposta

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2016 gli XXX  hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 16 marzo 2016 ad istanza della parte opposta e fondato sulla sentenza n. 24910 del 2015 pubblicata il 14.12.15 del Tribunale di Roma chiedendo dichiararsi la nullità dell’atto di precetto per la violazione dell’art. 14 del D.L.31.12.1996 n.669 (conv. con L. n. 30/97, modif. dall’art. 147 L. n. 388/2000 e dall’art. 44 D.L. n. 269/2003 conv. con L. n. 326/2003) e, quindi, per non aver gli opposti rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, con vittoria delle spese di lite oltre gli accessori di legge.

Con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta, pur aderendo all’eccezione sollevata da controparte, ha chiesto, in via principale al Tribunale la condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali e in via subordinata la compensazione delle spese per intero o in misura proporzionale a quella che sarà ritenuta di giustizia e ciò in quanto la presente causa non avrebbe dovuto essere iscritta al ruolo avendo la parte opposta, per il tramite del difensore, con pec indirizzata al legale di XXX, il giorno stesso della notifica dell’atto di opposizione, rinunciato al precetto e più volte nei giorni successivi manifestato la volontà di pagare le spese.

La causa di natura documentale veniva trattenuta in decisione all’udienza del 25.09.2018, e decisa con la pronuncia della presente sentenza sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini per comparse conclusionale e memorie di repliche.

Ciò detto occorre preliminarmente evidenziare che la rinuncia al precetto è un atto di natura extra-processuale, che secondo l’orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (C. 1985/1990; C. 3736/1981), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l’accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.

Assume, quindi, rilevanza la rinuncia mandata via pec/mail dal difensore della parte opposta e poi successivamente ribadita dalla stessa parte opposta in comparsa di costituzione dove testualmente dichiara “non appena ricevuta la notifica del detto atto di opposizione, il sottoscritto difensore, riconoscendo fondata l’eccezione sollevata da controparte, ha con pec del 7 aprile 2016 indirizzata al legale di XXX – rinunciato al precetto, manifestando anche la disponibilità a pagare le spese”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità, “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l’iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” ( v. Cass. n. 5207 del 25/05/1998).

In primo luogo va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia di parte opposta e, in mancanza di accordo tra le parti, i provvedimenti in ordine alle spese, devono essere assunti in base al principio della soccombenza virtuale e al comportamento processuale tenuto dalle parti, così come documentato in atti.

Orbene, poiché è pacifica la violazione dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 – norma che prevede un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa, con la conseguenza che il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Relativamente alla richiesta di condanna ai sensi dell’art. 91 c.p.c., formulata da parte opposta, in deroga al principio di soccombenza, di condannare la parte vincitrice a rifondere le spese alla parte soccombente in caso di rifiuto ingiustificato di proposta conciliativa per la fase successiva alla proposta stessa, si ritiene che nel caso di specie non ricorrono i presupposti di legge essendo tale previsione volta ad incentivare forme di conciliazione giudiziale.

P.  Q.  M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, così provvede:

1)    Dichiara cessata la materia del contendere stante l’intervenuta rinuncia all’atto di precetto impugnato;

2)    Condanna parte opposta al rimborso in favore dell’opponente, delle spese di lite, per l’importo complessivo di Euro 4.828,00 per competenze professionali oltre oneri e accessori di legge.

Roma, li 4.01.2019

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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