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Codice Civile
Codice Penale

Rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore

Rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni.

Pubblicato il 02 January 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 749/2021 pubblicata il 23/12/2021

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1532/2017 promossa da:

XXX PLC
rappresentata e difesa dall’Avv.

contro

YYY e ZZZ
rappresentati e difesi dall’Avv.

appellati

nonché contro

KKK s.p.a.
rappresentata e difesa dall’Avv.

 appellata

nonché contro

JJJ e QQQ

appellati contumaci

CONCLUSIONI

Come precisate all’udienza dell’8 giugno 2021:

Per l’appellante:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra esposti ed in riforma della sentenza n°179/2017 dell’Ufficio del Giudice di Pace della Spezia: 1. dichiarare l’inesistenza della garanzia RCA e della relativa obbligazione risarcitoria in capo a XXX per i danni causati dall’autocarro tg. nel sinistro per cui è causa, per i motivi espressi in parte narrativa, previa declaratoria incidentale della contraffazione e/o alterazione del contrassegno assicurativo de quo;

2. respingere per l’effetto le domande attrici svolte nei confronti della conchiudente in quanto non fondate in fatto e in diritto;

3. condannare la parte che risulterà soccombente alla restituzione delle somme tutte corrisposte da XXX in esecuzione della gravata sentenza; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, legali e di C..T.U., relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.

Per gli appellati BAMBINI:

“in via principale: respingere l’appello proposto da XXX Plc, rappresentanza generale per l’Italia, confermando la Sentenza appellata in ogni suo punto;

in via subordinata: nella denegata e remota ipotesi in cui l’Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere l’appello proposto da XXX Plc, rappresentanza generale per l’Italia, in parziale riforma della Sentenza appellata, condannare KKK S.p.A., quale impresa designata dal fondo Garanzia vittime della Strada per la regione Liguria, al pagamento in favore dei sig.ri YYY e ZZZ di tutte le somme già riconosciute in loro favore con la Sentenza appellata, ivi compreso il capo condannatorio relativo alle spese di lite, che, pertanto, dovrà essere confermata in ogni suo altro punto, ponendo le spese di C.T.U. a carico del 50% degli odierni conchiudenti e di KKK S.p.A.; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, c.p.a. ed i.v.a. come per legge nei confronti di tutte le parti processuali, di cui si chiede, ai sensi dell’art- 93 c.p.c., la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per l’appellata KKK:

“Vorrà il Tribunale Illmo dichiarare l’appello infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado . In via subordinata ,nella denegatissima ipotesi che il Tribunale ritenesse che debba essere il Fondo di Garanzia a dover risarcire i danni attorei dovrà contestualmente condannare i sigg. QQQ e JJJ a cui è stata ritualmente notificata la comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda di manleva nei loro confronti , a manlevare integralmente KKK spa nella sua qualità di rappresentante del Fondo di Garanzia per la Regione Liguria per quanto la stessa sia stata condannata a pagare agli attori sia per danno sofferte dalla conchiudente Compagnia”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2017 XXX PLC – Rappresentanza Generale per l’Italia proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della Spezia n. 179/2017, depositata in data 22 marzo 2017, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, era stata accertata la responsabilità esclusiva del convenuto QQQ in merito al sinistro occorso in data 10.5.2012, con conseguente condanna dell’utilizzatore in leasing JJJ, in solido con la compagnia appellante, al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al proprietario del veicolo danneggiato ZZZ, nonché del danno non patrimoniale patito dalla conducente YYY. L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado lamentandone l’erroneità nella parte in cui il Giudice di Pace, sulla base del contrassegno esposto sul veicolo responsabile, ha ritenuto e dichiarato sussistente l’obbligazione risarcitoria a carico di XXX, con condanna della predetta all’integrale ristoro dei danni patiti dagli attori e delle spese di lite. Non è stata invece sollevata alcuna censura né riguardo alla dichiarata responsabilità esclusiva del convenuto QQQ nella produzione del sinistro, né con riferimento alla liquidazione dei danni.

Katia e ZZZ si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, stante la correttezza della sentenza impugnata.

In particolare, evidenziavano come la compagnia non avesse fornito la prova della falsità del contrassegno esposto, con conseguente necessità di tutela dell’affidamento del danneggiato, il cui unico onere era quello di dimostrare che il contrassegno esposto sul parabrezza al momento dell’evento fosse formalmente valido, ossia che utilizzando la normale diligenza egli non potesse avvedersi della falsità del documento.

Gli appellati formulavano inoltre appello incidentale condizionato, al fine di ottenere, in ipotesi di accoglimento delle domande di XXX, la condanna di KKK S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia vittime della Strada per la regione Liguria, al risarcimento di tutti i danni occorsi in solido con i fratelli QQQ e JJJ.

Anche KKK s.p.a. si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza dell’appello, atteso che il mezzo tamponante esponeva contrassegno assicurativo XXX PLC con data di scadenza 22-06-2012, posteriore quindi alla data del sinistro, a nulla rilevando l’asserito mancato pagamento del premio in assenza di prove della contraffazione del contrassegno e della riconoscibilità dell’alterazione da parte del danneggiato.

QQQ e JJJ, già contumaci in primo grado, non si costituivano neppure nel presente giudizio.

L’appello non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.

La responsabilità esclusiva del conducente QQQ nella determinazione del sinistro per cui è causa risulta accertata con efficacia di giudicato, stante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado in parte qua. Parimenti, l’appellante non ha sollevato censure nei confronti della quantificazione dei danni operata dal Giudice di Pace.

Ciò che è controverso è se di tali danni debba rispondere o meno l’appellante XXX, essendo documentalmente provato [v. all. 3 att.] e confermato dai testi escussi che al momento del sinistro, avvenuto in data 10 maggio 2012, sul veicolo responsabile era esposto contrassegno di assicurazione di XXX, con indicazione della scadenza al 22 giugno 2012.

Per costante giurisprudenza, “In forza del combinato disposto dell’art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209 del 2005) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato – il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione – per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18519 del 13/07/2018; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 27/08/2014 e Sez. 3, Sentenza n. 25130 del 13/12/2010).

Nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l’azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24069 del 13/10/2017).

Nel caso di specie, gli originari attori hanno optato per l’esperimento dell’azione diretta nei confronti di XXX, facendo affidamento sul contrassegno esposto dal veicolo responsabile del sinistro, con scadenza in data successiva all’evento.

Il Giudice a quo ha ritenuto l’affidamento dei predetti meritevole di tutela, trovando applicazione il relativo principio anche in caso di contrassegno falso o falsificato ma apparentemente valido, atteso che non incombe sul danneggiato l’onere di verifica della validità della copertura assicurativa, mentre la compagnia è onerata di provare la propria estraneità alla vicenda, ossia di non avere tenuto un comportamento tale da generare equivoci sulla esistenza di valida copertura.

L’appellante ha contestato tale decisione, sostenendo che gli unici contrassegni emessi erano quelli rilasciati nel periodo di vigenza della precedente polizza, scaduta nel 2010, per cui il contrassegno presente sul veicolo tamponante, recante la scadenza della garanzia alla data del 22.6.2012, non era e non poteva essere originale, ma frutto di alterazione o contraffazione. Negava inoltre di avere tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato, comportamento neppure individuato dal Giudice di Pace.

Vertendo dunque la controversia sulla meritevolezza della tutela dell’affidamento riposto dal danneggiato sulla situazione di apparente copertura assicurativa, come emergente dall’esposizione del contrassegno, non può essere condiviso quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante nelle note di replica, per cui “la questione dirimente del presente giudizio non è tanto se in atti vi sia o meno prova della falsità del contrassegno assicurativo esposto sul veicolo responsabile del sinistro, ma piuttosto se vi sia o meno prova che detto veicolo, alla data del sinistro, fosse privo di una valida ed efficace copertura RCA”.

Piuttosto, è dirimente accertare (con onere probatorio a carico della compagnia assicuratrice) se detto contrassegno fosse contraffatto e – una volta fornita detta prova – se la falsità in questione fosse apprezzabile dal danneggiato, ovvero di non aver concorso in alcun modo con un proprio comportamento colposo tale da ingenerare l’erroneo affidamento sull’esistenza di valida copertura assicurativa.

Ciò posto, si ritiene che le risultanze istruttorie in atti non siano tali da fornire una prova, neppure presuntiva, della contraffazione del contrassegno allegata dall’appellante.

Ed invero, la documentazione in atti è idonea solamente a provare che il veicolo responsabile del sinistro era stato assicurato con polizza XXX fino al 22.12.2010 e quindi con polizza *** sino al 21.8.2011, mentre al momento del sinistro lo stesso era privo di valida copertura assicurativa.

Tale circostanza, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi positivi circa l’avvenuta falsificazione del contrassegno esposto, non è di per sé sola sufficiente a provare l’avvenuta contraffazione del contrassegno, ben potendo essere accaduto – ad esempio – che il contrassegno in questione fosse stato consegnato prima del pagamento del premio, poi non adempiuto, ovvero comunque prima del perfezionamento del contratto assicurativo, con conseguente insussistenza di copertura.

L’incertezza probatoria sull’intervenuta falsificazione gioca quindi a sfavore della compagnia odierna appellante, sulla quale grava il relativo onere.

Ad ogni buon conto, quand’anche fosse stata provata la dedotta contraffazione del contrassegno, la tutela della situazione apparente avrebbe comunque prevalso sulle ragioni della compagnia appellante, sia perché, come emerge dalle fotografie in atti, l’eventuale manomissione del certificato (non riscontrata neppure dal CTU) non era agevolmente percepibile dal danneggiato, sia per l’affidamento che la stessa appellante, con la propria condotta stragiudiziale, ha contribuito a rafforzare, non avendo immediatamente contestato la pretesa falsità del contrassegno al momento della ricezione delle richieste risarcitorie inviate dalla danneggiata.

L’appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’appellante e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria, e con applicazione per le altre fasi dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014.

Sussistono infine i presupposti per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), per cui “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

respinge l’appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace della Spezia n. 179/2017, depositata in data 22 marzo 2017;

condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida nell’importo di euro 355,50 per esborsi ed euro 3.235,00 per onorari, oltre spese KKK, IVA e CPA per gli appellati YYY e ZZZ, con distrazione in favore dell’Avv., e nell’importo di euro 3.235,00 per onorari, oltre spese KKK, IVA e CPA in favore dell’appellata KKK; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello.

La Spezia, 22 dicembre 2021

Il Giudice

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