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Revoca per giusta causa del liquidatore in via d’urgenza

Per conseguire in via d’urgenza la revoca per giusta causa del liquidatore della società di persone, reiterazione di comportamenti illegittimi.

Pubblicato il 07 August 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Nr.3120/2021 R.G.          

Il Giudice designato

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 14.7.2021; esaminati tutti gli atti e i documenti di causa; osserva.

Con ricorso depositato il 17.6.2021, XXX, socio al 50%, unitamente al fratello YYY, della *** s.n.c. di XXX & C. con sede in  -premesso che la società è titolare di un complesso aziendale rappresentato principalmente da un capannone iscritto al catasto del Comune di Molfetta al Foglio , Particella , Sub. , Classe D/1 con una adiacente area scoperta di mq. 5176, poi divenuta sede operativa e legale della società; che sull’immobile grava un mutuo di € 500.000,00 concesso il 18.12.2006 dal *** e garantito da relativa ipoteca; che in data 05.05.2016, la *** S.n.c. è stata sciolta e messa in liquidazione ed è stato nominato quale liquidatore il socio YYY; che subito dopo la messa in liquidazione, con separata scrittura privata i due soci hanno concordemente convenuto la divisione amichevole del capannone  nel senso di attribuire a XXX la porzione ricavata dividendo il capannone e l’area esterna posta a destra dell’entrata principale (versante Bisceglie) e a YYY la porzione ricavata dividendo il capannone e l’area esterna posta al lato sinistro dell’entrata principale (versante Molfetta), con vincolo però di non chiedere la divisione del compendio né l’attribuzione della propria quota fino a quando l’immobile sarà locato al ZZZ nato a o alla società dal medesimo rappresentata o partecipata; che  in esecuzione del suddetto accordo, in data 14.05.2016, l’intero immobile è stato concesso in locazione alla *** s.r.l. amministrata da ZZZ, figlio di YYY, costituita pochi giorni prima, in data 11.05.2016, dal medesimo ZZZ e da sua sorella *** ; che la durata della locazione è stata convenuta in anni sei, decorrenti dal 19.05.2016 al 19.05.2022, tacitamente rinnovabili per altri sei anni alla prima scadenza, mentre il canone di locazione è stato pattuito in € 3.300,00 mensili fino al 19.10.2021 e in € 2.700,00 mensili per i mesi a seguire; che in violazione degli obblighi assunti con la scrittura privata, YYY, liquidatore della società, ha comunicato all’altro socio odierno ricorrente una proposta d’acquisto dell’intero immobile della società da parte di  *** S.r.l. (per il tramite di Agenzia Immobiliare), per il prezzo offerto di € 350.000,00, con stipula dell’atto notarile indicata entro maggio 2021; di avere riscontrato la comunicazione, manifestando opposizione alla vendita ad un prezzo irrisorio rispetto alla stima al reale valore di mercato dell’immobile, indicata il 20.9.2019 in € 970.595,50; che perveniva offerta migliorativa, ad € 420.000,00 da parte di altra società, *** srl, pretestuosamente rifiutata dal liquidatore; che notificato atto di citazione per lo scioglimento della comunione, YYY, nella medesima giornata stipulava contratto di vendita con la società riconducibile ai suoi figli, conduttrice dell’immobile,  provvedendo alla relativa trascrizione e così di fatto vanificando gli effetti della domanda giudiziale; che a parte € 30.000,00 corrisposti a titolo di caparra, il saldo prezzo di € 320.000,00 non è stato incassato dalla società, avendo YYY trattenuto l’assegno bancario tratto dall’acquirente; che il liquidatore ha commesso plurimi gravi inadempimenti: a) violando le disposizioni decise dai soci in merito alle modalità della liquidazione e con ciò arrecando peraltro un ingente danno alla società e all’altro socio, in quanto il canone del contratto di locazione tra la *** S.n.c. e la *** S.r.l., venuto meno a seguito della illegittima alienazione effettuata in favore di quest’ultima, forniva la necessaria provvista per il pagamento da parte della *** S.n.c. delle rate residue del mutuo ipotecario, b) violando l’obbligo di agire in modo diligente attraverso la vendita dell’immobile in parola ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al suo valore di mercato, senza fare quanto necessario per acquisire il maggior numero di offerte di acquisto; c) commettendo il reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.; che il periculum in mora consiste nel fondato timore che *** S.r.l. possa spogliarsi dell’immobile senza corrispondere quanto dovuto alla *** S.n.c., che a sua volta non avrebbe più nulla da aggredire nel patrimonio della *** S.r.l. e resterebbe comunque debitrice nei confronti della *** S.p.a. per quanto dovuto a titolo di mutuo residuo, con ulteriore rischio di fallimento; che è intenzione del ricorrente proporre un’azione diretta ad ottenere la revoca per giusta causa del liquidatore ai sensi dell’art. 2275, 3° co., c.c.; che sussiste conflitto di interessi tra YYY e la società di cui è liquidatore e legale rappresentante, attenendo il ricorso cautelare alla revoca dalla carica di liquidatore per un atto di alienazione immobiliare effettuato in favore della società appartenente ai suoi figli – tutto quanto premesso, ha domandato, previa nomina di un curatore speciale per la società, revocare in via cautelare ed urgente per giusta causa YYY dalla carica di liquidatore della *** S.n.c. Con comparsa di costituzione e risposta del 13.7.2021 si è costituito YYY, contestando tutte le allegazioni del ricorrente, deducendo l’infondatezza del ricorso cautelare per difetto di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e soprattutto del periculum in mora, siccome documentalmente provato il versamento del saldo della compravendita del capannone industriale sul conto della società e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Nessuno si è invece costituito per la società, regolarmente attinta dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.

Udita la discussione dei procuratori delle parti, esaminata la documentazione prodotta, il Tribunale ha riservato la decisione all’udienza del 14.7.2021.

***

Va anzitutto premessa l’ammissibilità (incontestata fra le parti) del ricorso alla tutela atipica d’urgenza per conseguire la revoca del liquidatore di società di persone.

Ricorrono, infatti, sia la condizione di ammissibilità della compatibilità della tutela con la futura pronuncia alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell’art. 669-octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito la cui instaurazione è facoltativa ed ha conferito al rimedio cautelare, ad ogni effetto, le caratteristiche di un’autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l’interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/05/2016, n. 10840), che la condizione della residualità della misura applicandosi il disposto dell’art. 2409 c.c, alle sole società di capitali (cfr. Tribunale Torino Sez. I, 16/01/2017; Tribunale Napoli Sez. spec. in materia di imprese, 23/01/2019; Tribunale Milano, 26/01/2013; Trib. Agrigento, 2/472015).

Nel merito il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Per conseguire in via d’urgenza la revoca per giusta causa del liquidatore della società di persone è necessario che sussista il fondato timore di reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolino il procedimento di liquidazione della società in violazione del dovere di agire con diligenza e buona fede nell’interesse della società e dei soci (in questo senso, Tribunale Udine Decr., 06/04/2004 e Trib. Napoli, 26.2.2003).

Nella vicenda in esame, sono carenti entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto al primo aspetto, dalle allegazioni del ricorrente e dalla documentazione prodotta non si apprezzano condotte del liquidatore contrarie ai suoi doveri e alle norme in materia di liquidazione delle società di persone.

Vi è prova documentale della regolare approvazione dei bilanci della società per gli anni 2016 e 2017 nonché prova della comunicazione del bilancio e del rendiconto di gestione per gli anni 2018 e 2019.

Già nella relazione del liquidatore relativa agli anni 2018 e 2019 si evidenziava la mancanza di liquidità e la necessità di fare fronte ai pagamenti di creditori e fornitori e si comunicava l’avvio dell’iter per la vendita dell’opificio.

Non vi è traccia di opposizione del socio XXX alle comunicazioni del liquidatore di voler procedere alla vendita dell’immobile, né questi ha inteso partecipare alla riunione dei soci indetta per il giorno 9.9.2019, il cui ordine del giorno, regolarmente comunicato il 29.8.19, prevedeva al punto nr. 3) “vendita del fabbricato industriale di proprietà: individuazione condivisa dell’intermediario immobiliare e valutazione economica di realizzo”.

Vi è inoltre il verbale di consegna da parte del liquidatore della documentazione contabile della società richiesta da XXX.

L’unica condotta indicata dal ricorrente a fondamento del fumus attiene alla vendita del capannone industriale in violazione degli accordi assunti fra i due soci nel maggio del 2016.

Il capannone, senza che consti opposizione alcuna da parte di XXX, è stato messo in vendita una prima volta al prezzo di € 500.000,00 (cfr. incarico conferito il 9.12.2019), ma a questo prezzo non è pervenuta manifestazione di interesse da alcuno ed è agli atti la corrispondenza mail intercorsa con l’agenzia che il 23.12.2020 suggeriva di ridurre il prezzo di vendita ad una forbice ricompresa fra € 380.000,00 ed € 350.000,00. In effetti la *** s.r.l. sottoscriveva proposta di acquisto al prezzo di € 350.000,00 notificata al conduttore dell’immobile che esercitava come per legge, diritto di prelazione, rendendosi poi acquirente del capannone al medesimo prezzo.

Le doglianze del ricorrente che ha dedotto la contrarietà agli accordi intercorsi fra i due soci agli impegni assunti con la scrittura privata coeva alla messa in liquidazione della società non trovano riscontro nella condotta dal medesimo serbata allorquando non solo non ha manifestato opposizione alla vendita, ma ha anzi egli stesso caldeggiato la vendita del capannone industriale alla *** s.n.c. in quanto a suo dire, più vantaggiosa.

Il prezzo offerto *** s.n.c. (€ 400.000,00) non si discosta rispetto al prezzo finale di vendita (€ 350.000,00) in misura tale da giustificare la istanza di revoca del liquidatore, mentre si discosta significativamente dal prezzo al quale secondo le allegazioni dello stesso ricorrente il capannone avrebbe potuto essere venduto. In altre parole, è contraddittoria la prospettazione del ricorrente che deduce la vendita a prezzo vile del capannone industriale da parte del liquidatore, determinato a procurare un vantaggio patrimoniale ai suoi figli (soci della *** s.n.c.), ma d’altro canto si dichiara favorevole ad una vendita al prezzo di € 400.000,00, evidentemente ritenuto congruo, sebbene inferiore al prezzo riportato nelle stime prodotte a sostegno dei suoi assunti.

Ancora analizzando la condotta del liquidatore, questi ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali la proposta di *** s.n..c, non avrebbe potuto essere preferita rispetto a quella di *** s.r.l., che sebbene disposta ad offrire la minor somma di € 350.0,000,00 avrebbe acquistato il capannone conservando il rapporto di locazione con *** s.n.c.

Non potendo la società venditrice assicurare a *** s.n.c. quanto dalla medesima richiesto (cfr. corrispondenza in atti) ovvero la libertà dell’immobile da vincoli negoziali al rogito e la rinunzia del conduttore al diritto di prelazione, poi effettivamente esercitato, la proposta di acquisto al prezzo di € 400.000,00 non è stata formalizzata.

Anche sotto questo profilo alcuna irregolarità o scorrettezza o illegittimità appare ravvisabile nell’operato del liquidatore, con conseguente insussistenza del fumus della futura azione di merito.

Il ricorso è infondato anche e soprattutto sotto il profilo del periculum in mora.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il liquidatore della società ha messo all’incasso l’assegno bancario di € 320.000,00, corrispostogli a titolo di saldo prezzo dalla Flli *** s.n.c., società conduttrice e di poi acquirente in forza del diritto di prelazione, del capannone industriale di proprietà della *** s.n.c. di XXX & C.

Tanto si evince dall’esame degli estratti conto della società prodotti da YYY.   Ne consegue che è insussistente il rischio prospettato dal XXX a fondamento della richiesta tutela in via d’urgenza, ovvero che la società acquirente del capannone industriale in forza di un atto di compravendita trascritto, possa spogliarsi del bene omettendo di corrispondere il prezzo, con gravissimo nocumento per la società alienante, privata  dell’immobile, della rendita mensile rappresentata dal canone di locazione con il quale fare fronte alle rate di mutuo ed anche del corrispettivo della vendita necessario ad estinguere il mutuo.

E a riprova della totale insussistenza del periculum prospettato, si aggiunga che il liquidatore ha provveduto con la provvista ricavata dalla vendita ad estinguere il mutuo ipotecario e a liberare il capannone dall’iscrizione ipotecaria.

In conclusione, difettando tanto il fumus quanto il periculum, il ricorso cautelare è rigettato.

Il rigetto del ricorso rende superflua ogni questione relativa alla nomina di un curatore speciale per la società, regolarmente attinta dalla notifica del ricorso e del decreto, ma rimasta contumace in questo giudizio.

Nonostante il rigetto della domanda cautelare, non sussistono i presupposti per la condanna di XXX ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non apprezzandosi un pregiudizio diverso e ulteriore dal coinvolgimento in una lite infondata, emendabile mediante la rifusione delle spese di lite, che liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del convenuto vittorioso.

P.Q.M.

Letto l’art. 700 c.p.c.;

-rigetta il ricorso;

– condanna XXX a rifondere a YYY le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Trani, 4.8.2021

                                                                                                 Il Giudice designato

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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