fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

La fattispecie incriminatrice di traffico di influenze illecite

Il legislatore ha riscritto la formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto dall’art. 346 bis c. p. (non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell’ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata (atteso che l’abrogato art.

Pubblicato il 05 May 2019 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Il legislatore ha riscritto la formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto dall’art. 346 bis c.p. e vi ha inglobato la condotta già sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente.

In particolare, avendo riguardo alla sola condotta passiva, il comma primo dell’art. 346 bis c.p. punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

In altri termini, la nuova ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali – di natura economica o meno – rappresentadogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dalla esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo.

Ciò a condizione che l’agente non eserciti effettivamente un’influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione.

La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato.

Risultano, dunque, superate le difficoltà, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il discrimen fra il delitto di millantato credito previsto dall’art. 346 c.p. e quello di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis c.p., scaturenti dalla difficoltà di verificare l’esistenza – reale o solo ostentata – della possibilità di influire sul pubblico agente.

Stante la delineata parificazione a fini penali delle diverse situazioni, rimane, dunque, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione dell’effettiva gravità in concreto dei fatti.

Delineato l’ambito della recente riforma in materia, evidente si appalesa la continuità normativa fra il previgente art. 346 c.p. ed il rinovellato art. 346 bis c.p. .

Ed invero, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del secondo comma del nuovo art. 346 bis c.p. (non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell’ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata (atteso che l’abrogato art. 346 c.p. aveva riguardo al credito millantato presso il pubblico ufficiale e l’impiegato che presti un pubblico servizio, mentre nell’attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilità di condizionare il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio, a prescindere dal fatto che sia un impiegato), la norma di cui all’art. 346 bis c.p. di recente riformulata sanziona le medesime condotte già contemplate dall’art. 346 c.p. abrogato.

In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico di influenze come riscritta punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un funzionario pubblico indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Detta condotta certamente ingloba la precedente contemplata dall’art. 346 c.p., laddove sanzionava la condotta di chi millantando credito presso un funzionario pubblico (con la differenza quanto all’impiegato di cu si è già detto) riceve o fa dare o fa promettere, a sé a ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione (comma primo) ovvero col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (comma secondo).

Sostanzialmente sono sovrapponibili, invero, tanto la condotta strumentale (stante l’equipollenza semantica fra le espressioni sfruttando o vantando relazioni asserite a quella millantando credito), quanto la condotta principale di ricezione o di promessa, per sé e per altri, di denaro o altra utilità.

Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dar denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 c.p. formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1 lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p., come novellato dall’art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge.

Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 17980 ud. 14/03/2019 – deposito del 30/04/2019

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati