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Codice Civile
Codice Penale

Interpretazione del testamento, ricerca della volontà concreta

Interpretazione del testamento, caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta.

Pubblicato il 17 May 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione quarta civile Il collegio composto dai seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1436/2022 pubblicata il 12/05/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1604/2018 promossa da:

XXX, con il patrocinio dell’avv.;

ATTORE

contro

YYY,

ZZZ,

KKK,

JJJ,

SSS,

TTT,

UUU;

VVV,

AAA,

BBB,

CONVENUTI

Ragioni in fatto e in diritto

Con sentenza collegiale nr. 71/2021 emessa nella camera di consiglio del 13 Gennaio 2021 e pubblicata il 14 Gennaio 2021, il Tribunale aveva:

-rigettato la domanda di nullità del testamento olografo a firma *** e le domande di riconoscimento della qualità di eredi legittime nonché le domande di restituzione connesse e consequenziali formulate da XXX e, rispettivamente, da ZZZ;

– dichiarato la carenza di interesse ad agire di XXX e di ZZZ rispetto alla domanda indicata in motivazione al paragrafo 5.1 e alle domande connesse e consequenziali;

-respinto la domanda di annullamento del testamento per incapacità a testare “e/o per vizi alla volontà’’ avanzata da ZZZ;

-respinto la domanda formulata da ZZZ di accertamento della ‘ la qualità di erede pretermessa in parti uguali a quella degli altri eredi, e quindi nella misura di 1/7 ciascuno o, in ipotesi, nella quota anche in qualità di legato che sarà accertata in giudizio e le domande consequenziali”.

Il Tribunale aveva poi disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande riconvenzionali dei convenuti YYY, BBB, AAA, VVV, UUU, TTT, SSS, JJJ e KKK.

Espletate le prove orali ammesse con ordinanza del 14 Gennaio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 13 Dicembre 2021 sulle seguenti conclusioni formulate, in particolare, dai convenuti in riconvenzionale:

-per BBB, JJJ, TTT, AAA, VVV, UUU e YYY: “- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che gli odierni convenuti YYY, BBB, JJJ, TTT, VVV, UUU, AAA sono eredi testamentari della signora ***, in forza di testamento olografo pubblicato a ministero Notaio *** di Empoli; […] Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP Come per legge, ponendo altresì a carico delle controparti le spese di CTU e di CTP.”; -per SSS e KKK: “Piaccia all’ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, […] 2) in accoglimento della qui svolta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli odierni convenuti sono, rispettivamente, SSS, YYY, BBB, AAA, VVV, UUU, TTT, JJJ, gli eredi testamentari della de cuius sig.ra *** e KKK, la legataria dell’oro, dei preziosi, dei monili in genere, della de cuius sig.ra ***; […] 4)ove valutata la sussistenza degli estremi, condannare le controparti (XXX e ZZZ), ex art. 96 co. 1 e 2 cpc, al risarcimento, in favore degli esponenti, della somma che sarà ritenuta adeguata anche in via equitativa; 5) con ogni consequenziale pronuncia di ragione o del caso. Vittoria di spese”.

Le altre parti del giudizio hanno depositato memorie difensionali ex art. 190 c.p.c., elaborando difese in punto di allocazione delle spese processuali.

Oggetto della presente decisione è, quindi, l’accertamento della qualità di eredi testamentari della de cuius *** nelle persone dei convenuti YYY, BBB, AAA, VVV, UUU, TTT, JJJ, SSS e della qualità di legataria di KKK.

La Sig.ra ***, nata il, ove decedeva il 26/01/2017, aveva lasciato due testamenti olografi pubblicati dal Notaio *** di Empoli in data 27.02.2017. La prima scheda testamentaria reca la seguente formulazione: “22 Gennao 2017. Io *** lascio tutto i miei averi a le persone che mi hanno voluto bene grazia, Tamara, Clara, Maria, Arezzo, YYY ai parenti nulla se qualcosa a Giannampa a Giliena di Roma nulla ha già preso – ***”. La seconda scheda testamentaria, non ricompresa nell’oggetto della domanda attorea, così recita: “22 Gennaio 2017 Grazia ricordati di pensare cimitero e fai che fanno tutto quello che dici devono solo pregare tutti gli altri. Devi dare a Francesca tutto l’oro mio mi voleva bene. Ti voglio bene bambina mia ***…”.

Disposta la consulenza tecnica nel presente giudizio, è emerso che il testamento olografo fosse da riferire alla mano di *** in ogni sua parte, senza intervento di terzi.

Invero, era stato rilevato, al riguardo, che sebbene i destinatari non fossero stati individuati in modo puntuale, tuttavia, la designazione fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto non rende nulla la disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare. (Cass. 30 luglio 2004, n. 14548; Vedi ancora Cassazione civile sez. II 11 aprile 2013 n. 8899).

In tema di successioni testamentarie, a norma degli art. 625 e 628 c.c., l’indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell’erede o del legatario).

Invero, l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all’integrazione con elementi estrinseci, per modo che l’identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o non del tutto univoco, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore abbia voluto beneficiare ( Cass. sent. nr. 16709/2020).

Nella ricerca di tale volontà testamentaria, alla luce del principio di conservazione, sono state ammesse le prove richieste dai convenuti, come disposto nella separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda riconvenzionale dei convenuti.

Infatti, come già rilevato nella sentenza parziale, in caso di effettiva ed eventuale indeterminatezza degli eredi così come individuati nel testamento, vi sarebbero le premesse per l’apertura della successione legittima: in base all’art. 457, secondo comma, c.c. ‘non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria’.

Le domande riconvenzionali di medesimo contenuto proposte dalle parti convenute appaiono fondate e meritano accoglimento.

Invero, nell’interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento. Le risultanze istruttorie e le prove testimoniali assunte hanno fatto emergere che la signora ***, vedova e senza figli, aveva voluto disporre del proprio patrimonio con le schede testamentarie del 22 Gennaio 2017 istituendo eredi testamentari i signori YYY, BBB, JJJ, TTT, VVV, UUU, AAA e SSS e istituendo legataria la signora KKK.

Nella prima scheda testamentaria la testatrice aveva indicato come proprio erede testamentario “ YYY”: le prove testimoniali conducono univocamente a ritenere che con tale locuzione la testatrice intendesse il geometra YYY, cui si affidava anche per gli adempimenti fiscali.

Già in sede di udienza del 6 Luglio 2021, i testi *** e *** hanno rammentato tale circostanza, aggiungendo che la signora *** aveva sempre chiamato il Geom. YYY per cognome.

Il teste *** ha poi dichiarato che in occasione degli appuntamenti presso lo studio del geometra YYY, la de cuius veniva sovente accompagnata dalla signora BBB.

Altri testi confermano la circostanza, come dalla dichiarazione della testimone *** in sede di udienza 7 settembre 2021, nonché dall’escussione del teste *** all’udienza del 28 Settembre 2021, secondo la quale il signor YYY fosse un amico di famiglia di ***. Nella scheda testamentaria la testatrice indica come altro erede testamentario “ grazia”: con tale locuzione la testatrice aveva voluto indicare il nome dell’erede BBB, anche se scritto con lettera iniziale minuscola. Tale soluzione trova conforto, oltre al fatto di rendere compiuto il senso della frase utilizzata, anche nella circostanza che è apposto all’inizio dell’elenco di nomi degli eredi istituiti.

Le emergenze istruttorie fanno ragionevolmente ritenere, infatti, che con tale nome la testatrice avesse voluto istituire come erede la signora BBB.

Anche in questo caso, le testimonianze rese mettono in luce in maniera univoca che l’utilizzo del prenome da parte della testatrice fosse sintomatico di una familiarità nei rapporti tra le due donne.

La teste ***, estranea ai fatti di causa, ha confermato tale circostanza aggiungendo di aver avuto, in occasione degli appuntamenti medici e specialistici della ***, una impressione di confidenza tra le due donne.

Vieppiù, tanto il teste *** quanto il teste ***, medico curante della de cuius, hanno confermato la circostanza che BBB avesse avuto una frequentazione pressoché quotidiana con la ***, la quale veniva accompagnata dalla *** in occasione delle visite mediche in ambulatorio.

Anche il teste ***, escusso all’udienza del 13 Luglio 2021, aveva confermato che, in occasione di un piccolo lavoretto domestico in casa della ***, aveva trovato la *** occupata nelle faccende domestiche.

La convenuta *** aveva frequentato quotidianamente la casa della de cuius per farle compagnia e per aiutarla nei lavori domestici, aveva accompagnato la testatrice alle visite ambulatoriali dal medico di base Dott. *** ed era stata presente quando queste venivano effettuate a domicilio nell’ultimo periodo di vita della de cuius, nonché aveva altresì accompagnato la Sig.ra *** alle sedute della fisioterapista ***. Alle medesime conclusioni portano le emergenze istruttorie, laddove nella scheda testamentaria la testatrice indica come altro erede testamentario “ Tamara”, “ Clara”, “ Maria”, e nella seconda scheda testamentaria “Francesca” risultando in maniera univoca che la testatrice abbia voluto istituire eredi le convenute JJJ, SSS e TTT e legataria la convenuta KKK. In particolare, dalle testimonianze emerge una conoscenza di vecchia data tra la testatrice e la convenuta JJJ, una amicizia nata nel corso dell’infanzia delle due donne e proseguita nel corso degli anni, anche agevolata dal fatto che le stesse avessero abitato nello stesso immobile sito in Empoli via. La teste Anna JJJ, a conoscenza diretta dei fatti, ha confermato che *** e JJJ si erano conosciute da bambine in quanto vicine di casa e la loro amicizia era proseguita negli anni.

Dalle testimonianze viene confermata l’amicizia della testatrice anche con la convenuta TTT, anch’essa vicina di casa nell’immobile di Empoli, nonché un rapporto di vicinanza costante e presente tra la famiglia ***- *** e quella della ***.

Medesime considerazioni possono svolgersi con riguardo alla convenuta SSS, anch’essa vicina di casa nel medesimo immobile di Empoli, e legata da una amicizia con la testatrice, nata nell’ambito dei rapporti condominiali. Tale rapporto di convivialità della testatrice con la convenuta e con la famiglia della *** era rafforzato non solo dalla vicinanza abitativa ma anche dalla medesima e comune passione sportiva per la squadra di calcio della Juventus della testatrice e della convenuta KKK, figlia della convenuta ***, la quale aveva abitato per anni assieme ai genitori nello stesso condominio della de cuius.

Nella scheda testamentaria, la testatrice aveva anche indicato, nel novero delle persone istituite come eredi testamentari, la città di Arezzo, presumibilmente individuando in tal modo la città di provenienza.

I convenuti AAA, UUU e VVV hanno allegato di essere figli di ***, il quale nell’anno 1995 aveva iniziato la convivenza con la nuova compagna sig.ra ***, cugina della de cuius. Hanno aggiunto che nel 2004 la famiglia si era trasferita ad Arezzo e che allora i rapporti dei *** con la testatrice erano proseguiti seppur a distanza.

La circostanza che la testatrice fosse solita indicare quel ramo di famiglia con la città di provenienza Arezzo è stata confermata dal teste *** in sede di udienza 18.10.2021 e dal teste ***, in sede di udienza 28.09.2021.

Pertanto, con l’utilizzo di “AREZZO” la testatrice aveva voluto indicare i figli ***, *** e UUU- il cui padre si era accompagnato alla cugina della *** -, individuando con tale elenco, come corroborato dalle emergenze istruttorie sia documentali che testimoniali, proprio quel nucleo di persone con cui aveva mantenuto un rapporto quotidiano e costante e che l’avevano assistita in tutte le possibili forme e pertanto meritevoli di beneficiare dei suoi beni alla sua morte. Tale soluzione sembra concordare con l’espressa volontà della testatrice, laddove la stessa ha espresso in maniera chiara e inequivocabile la propria intenzione di disporre del proprio patrimonio, nulla lasciando ai parenti, in favore delle persone che le avevano voluto bene e che si erano prese cura di lei, avendo con tale premessa individuato indirettamente le identità dei nomi propri indicati in maniera informale, come tali erano i rapporti di amicizia tra la *** e i convenuti. Per tali motivi, le domande riconvenzionali appaiono fondate.

In ordine alle spese di lite, parte attrice e la parte convenuta Tamburini soccombenti dovranno rifondere in solido, nei rapporti interni nella misura di 2/3 e 1/3, in favore dei convenuti YYY, BBB, TTT, JJJ, VVV, UUU, AAA e KKK le spese di lite che liquida come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi effettivamente, tenendo conto della pluralità di parti aventi stessa posizione processuale.

Compensate integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e la convenuta Tamburini.

Non sussistono i presupposti della richiesta di cui all’art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute KKK e SSS, mancando, peraltro, ogni allegazione e vieppiù prova del danno subito dalla parte richiedente.

Le spese di CTU sono da porsi in solido in capo a parte attrice e alla convenuta Tamburini, nei rapporti interni nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3.

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per la consulenza di parte da parte dei convenuti difesi dagli avvocati *** e ***, va richiamato il seguente principio di diritto: “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cassazione civile sez. II, 18/05/2015, n. 10173; Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716).

In ossequio a tali condivisibili principi e ritenuto che, nel caso di specie, la tecnicità della materia in esame rende indispensabile il ricorso all’ausilio di un tecnico, onde evitare di dar luogo a difese cd. “ al buio”, spettando alla parte istante il rimborso della spesa occorsa per la redazione della perizia stragiudiziale in vista del presente giudizio, purché non eccessiva o superflua.

In forza dell’art. 92 c.p.c., la spesa sostenuta dal solo convenuto YYY ( come risultante dalle fatture allegate alla comparsa di replica) – appare necessaria per lo svolgimento di difese strettamente tecniche limitatamente alle fatture emesse in data 18.5.2017 e 28.6.2017 pari ad euro 3.030,8. Si osserva come la prima perizia è stata elaborata dal perito di parte in data 22.6.2017 e tale spesa appare propedeutica e strettamente connessa all’attività difensiva svolta nel presente giudizio.

Appare, invece, eccessiva e superflua la spesa di una nuova e seconda perizia di parte, di cui alla fattura dell’11.10.2018, nonché della prestazione di perito di parte *** dopo la nomina di CTU in corso di causa, in quanto la scelta processuale della parte appare esorbitante rispetto ai fini perseguiti conseguibili con costi inferiori, anche tenendo conto che si tratta del medesimo professionista incaricato della prima perizia del 2017, tale scelta processuale non può addossarsi a parte attrice e pertanto la spesa ripetibile è pari ad euro 3.030,8.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, azione ed eccezione disattesa, così provvede:

– Accoglie le domande riconvenzionali e, per l’effetto, dichiara che YYY, BBB, JJJ, TTT, VVV, UUU, AAA e SSS sono eredi testamentari della de cuius *** e che KKK è legataria in forza dei testamenti olografi del 22 Gennaio 2017 pubblicati dal Notaio Lucia *** di Empoli in data 27.02.2017;

– Condanna parte attrice e parte convenuta Tamburini alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute che si liquidano in complessivi euro 9.430 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP se dovuti come per legge

– Condanna parte attrice a corrispondere in favore del convenuto YYY le spese sostenute per la CTP, pari ad euro 3.080,8;

– Dichiara le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra parte attrice e la convenuta ZZZ;

Pone definitivamente in solido in capo a parte attrice e alla convenuta Tamburini le spese di ctu, nei rapporti interni nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3.

Firenze, cosi deciso alla camera di consiglio del 11 Maggio 2022

Il Giudice estensore dott.ssa

Il Presidente

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