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Infiltrazione d’acqua da un appartamento sovrastante

Infiltrazione d’acqua da un appartamento sovrastante, il locatore gode di un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA

In composizione monocratica in persona del dott.  ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 178/2021 pubblicat. il 08/03/2021

Nel procedimento RG /2019
tra

Sig.ra XXX, (Cod. Fisc.:) nata ad e sig. YYY (Cod. Fisc.:), nato a, Entrambi con l’Avv., (Cod. Fisc.: ) per mandato in atti

–       Attori

CONTRO

Signor ZZZ, nato a, Cod. Fisc., residente in, in forza di procura speciale rilasciata dai proprietari indicati in procura che si allega in copia (doc. 1), con atto del Notaio, repertorio n.,

Con l’Avv. per mandato in atti

–       Convenuto

Oggetto: Locazione abitativa-infiltrazioni – risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

XXX XXX/YYY

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

a)-accertare e dichiarare la causa delle infiltrazioni d’acqua nell’immobile di Via in nel periodo dall’autunno dell’anno 2016 sino al mese di gennaio 2017, sulla scorta della documentazione agli atti e alle dichiarazioni rese nel verbale dei Vigili del Fuoco del 29.01.17, oltre alle prove orali espletande in corso di causa, sono da attribuire in modo esclusivo alle perdite d’acqua dell’appartamento sovrastante l’unità locata agli attori sino al 29.01.17;

b)- accertare e dichiarare che l’allagamento dell’appartamento sovrastante l’unità abitativa di Via, accaduto in più contesti, sia stata la sola causa della presenza delle muffe nella predetta unità abitativa, dell’ammaloramento dei soffitti dell’immobile e del distacco degli intonaci del 29.01.17;

c)-per l’effetto condannare la proprietà dell’immobile di Via, così come rappresentata in giudizio, al pagamento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali causati agli attori e patiendi sino alla loro definitiva collocazione in una abitazione consona alle normali esigenze abitative dell’uomo medio;

d)-conseguentemente condannare il convenuto, nella predetta qualità, alla rifusione di tutti i danni patiti dagli attori per il trasloco in altra abitazione, per lo smaltimento dei mobili ammalorati dalla muffa e dal crollo del 29.01.19, e per la loro sostituzione con mobili nuovi, al pagamento di una somma non inferiore ad €. 5.000,00, salvo miglior somma determinanda dal Giudice nel corso del giudizio;

e)-condannare il convenuto nella predetta qualità, al risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti dagli attori nella presente vertenza, derivanti dalla loro peggiorata qualità della vita nel periodo dall’autunno dell’anno 2016 sino alla data del crollo del 29.01.17 e successiva;

f)-per l’effetto condannare parte convenuta al pagamento dei danni consolidatisi in capo alla Sig.ra XXX per €. 5.000,00, salvo maggior somma determinanda in corso di causa; per i disagi subiti all’alterata condizione personale causata al dover affrontare la quotidianità in un ambiente sconosciuto stante la propria condizione di invalidità derivante dalla completa cecità;

g)-per l’effetto condannare parte convenuta al pagamento dei danni consolidatisi in capo al Sig. YYY per €. 5.000,00, salvo maggior somma determinanda in corso di causa; per i disagi subiti all’alterata condizione personale causata dal dover affrontare la quotidianità in un ambiente nuovo e maggiormente assorbente per la cura della propria madre, causando nello stesso uno stato di ansia reattiva che lo ha costretto e costringe tuttora all’assunzione di farmaci come documentato in atti;

h)-condannare il convenuto al pagamento delle spese di natura straordinaria sostenute per la manutenzione dell’immobile di Via nell’anno 2015, per una somma non inferiore a €. 750,00, salvo maggior somma emergenda in corso di causa; così come concordata dalla proprietà, in persona del Sig. ***, collaboratore nell’amministrazione del Sig. ZZZ in Cairo per gli immobili di proprietà ***;

i)-condannare parte convenuta al pagamento della cassetta di sicurezza murata nell’immobile oggetto di sgombero e ivi collocata nella muratura per un importo forfetariamente determinato in €.150,00;

l)-condannare parte convenuta alla restituzione della cauzione versata alla proprietà *** per €. 147,19, come da condizione del contratto n. 8 del 01.10.2010;

m)-condannare parte convenuta alla rifusione delle spese legali di assistenza per la fase della negoziazione assistita secondo le tariffe vigenti, oltre oneri e accessori di Legge;

n)-respingere integralmente la domanda svolta dal convenuto in via riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto e destituita di supporto probatorio, avente i requisiti di nullità per omessa produzione di documenti e indicazione dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 167 c.p.c.;

o)-condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15% sulle voci imponibili, oltre agli oneri previdenziali e di Legge;

ZZZ “Piaccia al Tribunale di Savona, disattesa ogni contraria istanza, domanda e pretesa, previa revoca e/o modifica dell’Ordinanza datata 25.02.2020 e conseguente ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che si reiterano e da intendersi per brevità qui ritrascritte, così giudicare:

(a)   In via principale, respingere le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni meglio esposte nella parte narrativa e, comunque, non provate;

(b)   In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che le condizioni di degrado dell’immobile sito in alla data del 29.01.2017 siano da imputare in via esclusiva alla condotta colpevole dei signori XXX quale conduttrice dell’immobile suddetto e del signor YYY quale occupante l’immobile suddetto e, per l’effetto -condannare i signori XXX e YYY, in solido tra loro e/o in via alternativa a rimborsare al signor ZZZ, nella sua qualità, la somma di € 8.698,00 sostenuta per gli interventi di ripristino dell’immobile sito in, o quell’altra somma meglio vista e ritenuta che dovesse emergere in corso di causa;

(c)   Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la morosità della signora XXX per l’omesso pagamento dei canoni di locazione dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2017 compresi, e così per un totale di € 1.440,00, nonché per l’importo di € 660,00 dovuto per le spese di riscaldamento anticipate dal locatore per il periodo tra il mese di maggio 2016 ed il mese di marzo 2017 compresi, dell’importo di € 184,13 a conguaglio delle spese di riscaldamento relative all’anno 2015/2016 e dell’importo di €181,13 relativo alle spese di acqua potabile dovute per l’intero anno 2015, e così per un totale complessivo pari ad € 2.465,65 e, per l’effetto,

-condannare la signora XXX, per le causali di cui sopra, a corrispondere al signor ZZZ, nella sua qualità, la somma di € 2.465,45 o quell’altra somma meglio vista e/o ritenuta che emergerà in corso di causa;

In via subordinata, nel denegato e davvero non creduto caso di accoglimento, ancorché parziale, delle domande avanzate dagli attori nei riguardi del signor ZZZ, nella sua qualità, provvedere alle più opportune compensazioni, anche parziali, tra i crediti accertati in capo al signor ZZZ, nella sua qualità, nei confronti della signora XXX e/o del signor YYY con quelli eventualmente accertati in capo ai signori XXX e/o YYY nei confronti del signor ZZZ, nella sua qualità, condannando i signori XXX e/o YYY, in via solidale e/o alternativa tra loro, a corrispondere al signor ZZZ, nella sua qualità, quanto dovuto in ragione della parziale compensazione dei rispettivi crediti.

(e) In ogni caso con vittoria delle spese di lite, comprensive di oneri contributivi e fiscali e maggiorazione del 15 % per spese generali, nonché delle spese relative all’assistenza per la fase di negoziazione assistita secondo le tariffe vigenti, comprensive di oneri contributivi e fiscali e maggiorazione del 15 % per spese generali.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti conducevano in locazione l’immobile sito in di proprietà dei convenuti.

Gli esponenti riferiscono che “in data 29/01/17 alle ore 02,00 circa, l’immobile locato era interessato da un importante distacco di intonaci dal soffitto, di cui si allegano tre fotografie

(prodd. n. 3-5). Nell’immediatezza il Sig. YYY telefonava al 112 che gli passava il centralino dei Carabinieri di, che giungevano prontamente sul posto dopo 10 minuti circa e richiedevano prontamente l’intervento dei Vigili del Fuoco di. In seguito alla segnalazione dei Vigili del Fuoco, in data 03.02.17 il Sindaco di Cairo Montenotte emetteva l’ordinanza n. 3/2017 che costringeva i Sigg.ri XXX e YYY, oggi esponenti, allo sgombero e al rilascio immediato dell’immobile per motivi di sicurezza e igiene (prod. n. 6)”.

Prima di detto evento gli attori avevano ripetutamente segnalato al Sig. ***, collaboratore dell’Amministratore, che l’immobile “si trovava in pessime condizioni a causa di infiltrazioni di umidità provenienti dal piano superiore da mesi, talmente evidenti e persistenti da formare uno strato di muffa e l’ammaloramento degli intonaci e dei mobili di arredo dell’abitazione. Nessun intervento fu eseguito dalla proprietà in merito alle numerose segnalazioni”.

Gli esponenti chiedono quindi ai proprietari dell’alloggio locato il risarcimento di tutti i danni patiti per essere stati costretti ad abbandonare l’immobile, per l’ammaloramento del mobilio e per la compromissione della salute causata dall’insalubrità dell’ambiente.

I convenuti si sono costituiti asserendo che il distacco dell’intonaco sarebbe stato cagionato volontariamente dallo stesso sig. YYY il quale “da tempo rappresentava la volontà di divenire assegnatario – unitamente alla madre sig.ra XXX – di una casa popolare, e per tali ragioni si era più volte rivolto ai servizi sociali del Comune di. 4. Stante la momentanea impossibilità dell’assegnazione dell’immobile, anche in ragione della sussistenza di un reddito della signora XXX portato dalla pensione civile e di invalidità percepita dalla medesima, il signor YYY, verosimilmente, pensò di “creare” una situazione così eclatante da suscitare l’attenzione delle Istituzioni preposte. Tali circostanze risultano suffragate dagli stessi articoli di giornale prodotti dagli attori, ove emerge che nel mese di novembre 2016 il signor YYY aveva tentato di catturare l’attenzione pubblica incatenandosi davanti al Municipio di lamentando, tra l’altro, la sussistenza di precarie condizioni abitative. 5. Non avendo ottenuto nell’immediatezza l’assegnazione di un immobile popolare, il signor YYY pensò evidentemente di alimentare ulteriormente l’attenzione pubblica, provvedendo egli stesso – in data 28/29 gennaio 2017 – a danneggiare l’immobile di Via Indipendenza n. 22/24, cagionando dolosamente il distacco dell’intonaco sul soffitto” (cfr. comparsa di costituzione pag. 2).

Negano inoltre che il sig. *** abbia mai ricevuto deleghe di sorta per curare gli interessi dei proprietari essendo egli un mero conoscente del procuratore degli stessi (dott. ZZZ), contestando infine il valore probatorio del verbale di intervento dei vigili del fuoco quanto alle cause che hanno originato l’evento.

2. E’ pacifico che in data 29.1.2017 l’alloggio condotto in locazione dai ricorrenti è stato interessato da un grave fenomeno di distacco degli intonaci dal soffitto.

E’ altresì indubitabile che l’evento sia dovuto alle pessime condizioni di manutenzione dell’alloggio sovrastante.

Sul punto non vi è motivo di dubitare dalla chiara ricostruzione descritta nel verbale di intervento dei vigili del fuoco nell’immediatezza del fatto, tanto più che la fantasiosa tesi alternativa proposta dai resistenti – per cui l’evento sarebbe addebitabile all’incuria se non ad una vera e propria azione dolosa del sig. YYY – oltre ad avere un contenuto gratuitamente calunnioso, è sfornita di ogni riscontro.

Nel verbale di intervento si legge espressamente che:

“L’alloggio già a prima vista dava l’impressione della poca salubrità, in quanto il soffitto e parte della muratura erano anneriti di muffa. Il distacco dell’intonaco era avvenuto nel locale cucina/ingresso, una superficie di circa 1 metro quadro. Verificando più attentamente si riscontrava che l’intonaco risultava non solidale al solaio anche in altri punti, non solo della cucina ma anche nella camera da letto della signora e anche nel locale bagno. L’unica stanza che rimaneva meno interessata dall’umidità era la cameretta piccola dove dormiva il figlio. L’umidità che aveva generato il dissesto era stata causata dall’alloggio sovrastante interno 30 attualmente vuoto. Si faceva venire in loco il Sig. ***, collaboratore per la zona di Cairo dell’amministratore Sig. ZZZ, che gestisce i beni della Famiglia Sigg.ri *** ***, con uffici in. Il *** portava con se le chiavi dell’alloggio sfitto. Con queste si apriva la porta del civico 30; alloggio vuoto con poco mobilio rimasto, nel bagno si notavano subito i tubi flessibili di collegamento dell’acqua potabile dalla tubazione di adduzione al lavabo rotti. Il Sig. *** confermava che nel mese di ottobre u.s. si erano verificate tre perdite importanti di acqua e l’alloggio si era completamente allagato entrambe le volte. Naturalmente l’acqua fuoriuscita si era riversata sul pavimento e vista la precarietà dello stesso (pavimenti vecchi con piastrelle in graniglia), aveva certamente imbevuto la soletta sottostante causando la muffa ed ora il distacco dell’intonaco. Ora l’acqua era stata chiusa a monte senza problemi di ulteriori perdite …”.

Il contenuto del verbale è stato convincentemente confermato dal teste ***, vigile del fuoco escusso all’udienza del 01.07.2020:

“Sono e mi chiamo ***, nato a ”;

Sono Vigile del Fuoco, Capo Reparto Permanente del Comando Provinciale vigili del Fuoco di *** , sede distaccata di *** e sono intervenuto , nella qualità di capo partenza della squadra del distaccamento il giorno 20.01.2017 presso lo stabile di Via a seguito della richiesta d’intervento da parte della pattuglia Carabinieri per un dissesto statico dell’intonaco all’interno dell’appartamento interno 22 , indifferente .

Interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria del 11.12.2019 di parte convenuta e così risponde: capo 10[1]: non è vero , durante l’intervento che ho descritto da verifiche tattili effettuate si è potuto verificare che i calcinacci distaccatesi erano risultati asciutti , in ogni caso preciso inoltre che se fossero stati bagnati visivamente si sarebbero presentati di colore grigio scuro ed ancora il distacco degli stessi sarebbe stato di una superficie d maggiore estensione; adr : le verifiche tattili furono eseguite senza l’ausilio dei guanti; adr : qualche pezzo di calcinaccio fu da noi rimosso per evitare il pericolo di caduta immediata capo 11[2]: non è vero , anche questa verifica fu eseguita e che verificato tutto l’appartamento in questione veniva riscontrato che l’intonaco risultava scollato dal solaio e si reggeva per compressione con le superfici di contatto perimetrali , ciò ad eccezione della cameretta del figlio della signora XXX , YYY, che invece non risultava oggetto alle problematiche riscontate e specificate.

Poiché il dissesto interessava la quasi totalità dell’appartamento, anche in considerazione dell’età avanzata e delle problematiche di deambulazione e visive della Signora XXX ci fece propendere per diffidare i conduttori dall’utilizzo dell‘immobile. Aggiungo inoltre che l’impianto elettrico non erra a norma, altro elemento che ha pesato nella scelta di diffidare dall’utilizzo l’immobile ; Capo 143 : è vero che il pavimento in questione risultava al momento del nostro intervento asciutto tuttavia notammo che vi erano dei tubi flessibili di adduzione di acqua al lavabo del bagno tranciati e che , per quanto , dichiarato dal Signor *** , presentatosi quale collaboratore dell’amministratore ZZZ , nel mese di ottobre del 2016 in conseguenza di tali rotture si verificarono tre perdite d’acqua che avevano allagato l’alloggio int. 30 ;

capo 15[3] : preciso che l’intervento in tale appartamento avvenne solo alla luce di una lampada portatile e, pertanto, la scarsa visibilità non ci consentiva di visionare in maniera adeguata lei locali e non so se riferire ove fossero poste le tubature dell’acqua”.

Quanto alla tesi dei convenuti per cui il sig. *** sarebbe stato privo di poteri rappresentativi, essa trova smentita nelle parole dello stesso interessato il quale all’udienza del 01.07.2020, sebbene abbia affermato di essere privo di poteri decisionali, ha confermato di essersi sempre presentato verso gli inquilini quanto meno quale nuncius dei proprietari o del loro procuratore ZZZ:

Sono e mi chiamo *** ***, nato a, e residente a ”; entrambe le parti in causa sono miei conoscenti da parecchi anni, indifferente.

Interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria del 11.12.2019 di parte attrice, così risponde: capo 1[4]: è vero, ricordo, non esattamente quando, che il Signor YYY mi contattò, non mi ricordo come, comunicandomi che l’intonaco all’interno dell’appartamento condotto dallo stesso in locazione presentava segni di muffa e di umidità . Preciso che io mi sono occupato di gestire in via informale la proprietà dei *** *** di cui il ZZZ era procuratore generale. Preciso che non avevo nessun potere decisionale in merito ai lavori da eseguire negli stabili e nell’amministrazione in genere degli stessi,  capo 2[5]: non è vero, mi presentavo come un aiutante del Signor ZZZ , nel senso che riferivo quanto accadeva nel condominio e eseguivo quanto mi diceva il Signor ZZZ nei limiti del possibile ; capo 3[6]: non vi sono stati gli allagamenti indicati nel capitolo, ricordo che quando l’inquilino, Signor Piazza Alfonso dell’appartamento n. 24/30, mi pare fosse l’ottobre 2016 , andò via mi recai lì e vidi che il bagno presentava il pavimento bagnato con dei laghetti di acqua; capo 5[7] : ricordo che il Signor YYY mi riferiva di aver eseguito alcune lavorazioni, non ricordo quali, tinteggiatura delle pareti senz’altro, nell’appartamento n. 24/22 su incarico del Dott. ZZZ ;

adr : il Dott. ZZZ mi riferiva che le opere eseguite nell’appartamento suddetto erano state concordate verbalmente non so con chi ; capo 6[8] : non sono al corrente della circostanza ;

capo 7[9] : ricordo solamente che il Sig. ZZZ mi disse di dire alla XXX che poteva alla stessa sarebbero stati detratti alcuni mesi di canone di locazione ; capo 12[10] : è vero, il Signor YYY mi chiamo nella notte ed io andai a verificare la situazione che confermo è quella raffigurata nelle fotografie indicate nel capitolo che mi vengono rammostrate;

capo 13 12:non so chi ospitò la Famiglia YYY /XXX ma l’appartamento non fu abitato da loro ma non so per quanto tempo non sono al corrente della circostanza capitolata, adr : non ricordo se i suddetti Signori YYY e la sua mamma XXX ritornarono ad abitare nell’appartamento in questione ;

capo 14 [11]: è vero , preciso che quando mi recai presso l’appartamento in questione vi erano già i vigli; capo 15[12] : non lo so se gli arredi descritti nel capitolo siano sati danneggiati dalle infiltrazioni , dall’umidità e dal crollo degli intonaci.

Tanto premesso, la domanda degli attori non può trovare accoglimento.

Essi infatti non allegano in alcun modo quale rapporto abbiano gli odierni convenuti con l’alloggio sito al civico 24/30 – sovrastante a quello oggetto del contratto di locazione per cui è causa – dal quale derivano le infiltrazioni causative dei lamentati danni: in nessun momento viene affermato che l’alloggio sovrastante appartenga anch’esso ai medesimi soggetti né viene fornita documentazione di sorta in tal senso.

Ne deriva l’impossibilità di accogliere la domanda risarcitoria posto che “Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio” (art. 1585 cc).

Sul punto ex multis cfr. Cass. civ. n. 1693/2010: “In tema di locazione, l’art. 1585, secondo comma, c.c. esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, facendo salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi a nome proprio, senza impedire, tuttavia, al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti; ne discende che, qualora a carico dell’appartamento locato si verifichi un’infiltrazione d’acqua da un appartamento sovrastante, il locatore gode di un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno”.

Conforme Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020 (“Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell’uso o nel godimento dell’immobile locato, avendo un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità contro l’autore di tale danno, ai sensi dell’art. 1585, comma 2, c.c”).

Nemmeno possono trovare accoglimento le domande riconvenzionali.

Sulla causa del degrado in cui versa l’immobile locato cfr. supra.

Quanto alla morosità dei conduttori vale segnalare che dalla relazione dei VVFF emerge come – al di là dei fenomeni infiltrativi – l’alloggio versasse comunque in condizioni del tutto precarie quanto ad elementi indispensabili per una normale abitabilità (“si notava anche un impianto elettrico vetusto con fili a vista e con collegamenti precari non certamente più ammissibili dalla nuova normativa. Inoltre anche la cucina a gas era allacciata ad una bottiglia di GPL tramite una gomma scaduta nel 2013”), cosa che legittima il parziale mancato pagamento del corrispettivo da parte dei conduttori (inadimplenti non est adimplendum).

3. Le spese sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG /2019, ogni contraria domanda/eccezione respinta, coì decide:

1.     Respinge le domande degli attori;

2.     Respinge la domanda riconvenzionale dei convenuti;

3.     Spese di lite interamente compensate.

Savona, 8.3.2021

Il Giudice

[1] Vero è che in data 29.01.2017 i Vigili del Fuoco intervenuti presso l’appartamento condotto in locazione dalla signora XXX e i

Carabinieri della Radiomobile di omettevano di verificare se i calcinacci rinvenuti al suolo fossero bagnati
[2] Vero è che in data 29.01.2017 i Vigili del Fuoco intervenuti presso l’appartamento condotto in locazione dalla signora XXX e i Carabinieri della Radiomobile di omettevano di verificare se il solaio dal quale si erano staccati i calcinacci fosse bagnato; 3 Vero è che la pavimentazione dell’appartamento sito in Cairo Montenotte, , al momento del sopralluogo dei Vigili del Fuoco del 29.01.2017 risultava asciutto
[3] Vero è che le tubature dell’acqua dell’appartamento sito in, sono ubicate lungo il perimetro delle stanze;
[4] “Vero che nel mese di ottobre 2016 il Sig. YYY denunciò al Sig. *** le infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sito in Via, provenienti dal piano superiore ovvero dal civico n. 24/30”
[5] Vero che il Sig. *** si presentava a tutti i condomini dello stabile come collaboratore/amministratore dell’immobile sito in Via

[6] Vero che l’appartamento sito in nel mese di ottobre 2016 si era allagato per tre volte coprendo il pavimento dello stesso di acqua
[7] Vero che per i lavori di straordinaria manutenzione di cui al punto 1.9) della narrativa dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio che si riportano testualmente “verniciatura integrale delle finestre (numero 4), compresa la parte esterna …, le persiane (4), lavori di sistemazione nel bagno con verniciatura a smalto alle pareti sino a metri due di altezza, piastrellatura della parete ove era allocato il lavandino per una miglior igiene e pulizia, sostituzione del lavandino del bagno, sistemazione della parete dietro il letto della camera matrimoniale per distacco di intonaci” venivano eseguiti dal Sig. YYY e dal fratello di lui ***
[8] Vero che l’importo dei lavori di cui al punto precedente ammontava a €uro 1.500,00 (millecinquecento
[9] Vero che il Sig. *** riferì che l’importo dei lavori andava riconosciuto al 50% alla conduttrice Sig.ra XXX e che la Sig.ra XXX poteva trattenere il versamento di numero 3 (tre) mensilità e metà importo di acqua potabile per l’anno 2015”
[10] Vero che l’immobile sito in Via Indipendenza n. 24/22 alla data del 29.01.17 si presentava come da fotografie prodotte dagli attori al n. 3), 4) e 5)”;
[11] Vero che l’immobile e i mobili siti nell’immobile di Via, dopo il distacco di intonaci del 29.01.17 si presentavano nelle condizioni di cui alle fotografie dalla n. 10) alla n. 29) prodotte dagli attori con l’atto di citazione
[12] Vero che il distacco degli intonaci e l’umidità in loco danneggiava i seguenti beni mobili: camera da letto matrimoniale in cui dormiva la Sig.ra XXX, comprensiva di letto, due comodini e un armadio, una cassettiera a quattro cassetti con lo specchio; un armadio-letto della camera in cui dormiva il Sig. YYY; la credenza della cucina danneggiata dal crollo; due sedie e il televisore (danneggiati dal crollo) oltre a un mobile contenitore che risultava completamente deformato dall’umidità, un lampadario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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