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Il Job Sharing

Il job sharing o, lavoro ripartito, è una forma contrattuale speciale con la quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un unica ed identica obbligazione lavorativa: cioè due lavoratori, si dividono uno stesso posto di lavoro. Fermo restante il vincolo di solidarietà, ogni prestatore di, resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa; […]

Pubblicato il 16 December 2006 in Diritto del Lavoro

Il job sharing o, lavoro ripartito, è una forma contrattuale speciale con la quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un unica ed identica obbligazione lavorativa: cioè due lavoratori, si dividono uno stesso posto di lavoro. Fermo restante il vincolo di solidarietà, ogni prestatore di, resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa; entrambi, tuttavia, hanno la facoltà di determinare discrezionalmente, ed in qualsiasi momento, sostituzioni tra di loro, nonché modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso, il rischio dell’impossibilità della prestazione, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Ammesse solo in caso di espresso consenso del datore di lavoro, sono eventuali sostituzioni da parte dei terzi, nel caso di impossibilità di uno od entrambi i lavoratori coobbligati. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei prestatori comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, ad eccezione del caso in cui il datore chiede all’altro lavoratore, la disponibilità ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, in tal caso, il lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. La forma contrattuale in esame, richiede la forma scritta, ai fini della prova ed i seguenti elementi: – la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro; – il luogo di lavoro ed il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; – le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Il contratto può essere stipulato da tutti i lavoratori e datori di lavoro ad eccezione delle pubbliche amministrazioni. La sua specifica regolamentazione è demandata, alla contrattazione collettiva, in assenza della quale trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato, in quanto compatibile. Per quanto concerne il trattamento economico, fermo restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla vigente legislazione, il lavoratore coobbligato, deve ricevere, per i periodi lavorativi, un trattamento economico e normativo, paritario rispetto ai lavoratori di pari livello e mansioni che, può essere riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda la retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali. Ciascun coobbligato, inoltre, ha il diritto di presenziare alle riunioni assembleari ex art 20 dello Statuto dei Lavoratori. Merita, infine, attenzione la disciplina relativa alle disposizioni previdenziali; infatti ai fini delle prestazioni dell’assicurazione generale, e obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale, nonché relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale mensile o annuale della prestazione lavorativa, i lavoratori contitolari del contratto ripartito, sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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